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Document 61989TJ0075
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno per figlio a carico - Concessione - Competenza vincolata dell' amministrazione - Equiparazione di una persona ad un figlio a carico - Potere discrezionale dell' amministrazione - Art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello Statuto - Ambito di applicazione
(Statuto del personale, art. 67; allegato VII, art. 2).
2. Dipendenti - Statuto - Disposizioni generali di esecuzione - Competenza delle istituzioni - Limiti
(Statuto del personale, artt. 67 e 110; allegato VII, art. 2, n. 4).
1. Lo Statuto conferisce all' autorità che ha il potere di nomina (APN) una competenza vincolata, nel senso che tale autorità deve concedere l' assegno di cui all' art. 2 dell' allegato VII dello Statuto (assegno per figlio a carico) se ricorre uno dei presupposti enunciati ai nn. 3 e 5 del suddetto articolo. Il n. 4 dello stesso articolo attribuisce invece all' APN la facoltà discrezionale di decidere se intende, in casi eccezionali, equiparare ad un figlio a carico qualsiasi persona nei cui confronti il dipendente sia per legge tenuto a prestare gli alimenti ed il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.
Questa differenza di natura tra le competenze dell' amministrazione nonché la genericità dei termini impiegati nell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII consentono di ritenere che il legislatore comunitario non ha inteso escludere dalla sfera di applicazione dell' art. 2, n. 4, a motivo della sua sola qualifica di "figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del suo coniuge" ai sensi dell' art. 2, n. 2, il figlio che non possiede i requisiti per la concessione dell' assegno per figlio a carico, fissati dai nn. 3 e 5.
Una diversa interpretazione non sarebbe conforme al principio della parità di trattamento, che vieta le discriminazioni fondate sul solo criterio della qualifica di una persona e sarebbe ancor meno giustificata se si considera che il vincolo familiare che lega il dipendente al figlio è più forte di quello che lo unisce ad altre persone che possono fruire di una decisione di equiparazione.
2. Le disposizioni generali di esecuzione, adottate nell' ambito dell' art. 110, primo comma, dello Statuto, possono stabilire criteri idonei ad orientare l' amministrazione nell' esercizio delle sue facoltà discrezionali o precisare la portata di norme dello Statuto che risultino poco chiare. Non possono però, sotto pretesto di precisare ulteriormente un termine dello Statuto di per sé chiaro, ridurre la sfera di applicazione dello Statuto stesso.
La decisione del Consiglio 15 marzo 1976, che adotta le disposizioni generali di esecuzione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello Statuto, è illegittima nella parte in cui esclude dalla sfera di applicazione della suddetta norma tutte le persone di età compresa fra il limite massimo ed il limite minimo previsti dalla stessa, privando così l' amministrazione della possibilità di esercitare di volta in volta il proprio potere discrezionale.