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Document 61989TJ0070

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Concorrenza - Posizione dominante - Mercato rilevante - Palinsesti settimanali di programmi televisivi e riviste che li pubblicano

(Trattato CEE, art. 86)

2. Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Art. 36 del Trattato - Interpretazione alla luce delle norme sulla concorrenza

(Trattato CEE, artt. 2, 3, 36, 85 e 86)

3. Concorrenza - Posizione dominante - Diritti d' autore - Palinsesti settimanali di programmi televisivi - Esercizio del diritto - Abuso - Presupposti

(Trattato CEE, artt. 36 e 86)

4. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione di applicare le regole di concorrenza

(Trattato CEE, art. 190)

5. Concorrenza - Posizione dominante - Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri - Criteri

(Trattato CEE, art. 86)

6. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Cessazione delle infrazioni - Potere della Commissione - Ordini rivolti alle imprese

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)

7. Convenzioni internazionali - Convenzioni stipulate dagli Stati membri - Convenzioni anteriori al Trattato CEE - Art. 234 del Trattato - Oggetto - Portata - Giustificazione delle restrizioni agli scambi intracomunitari - Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 234)

Massima

1. Il mercato dei palinsesti televisivi e quello delle riviste televisive nelle quali sono pubblicati costituiscono, ai fini dell' applicazione dell' art. 86 del Trattato, sottomercati del più ampio mercato dell' informazione sui programmi televisivi in generale. Essi offrono un prodotto, l' informazione sui programmi settimanali, per il quale esiste una domanda specifica, sia da parte dei terzi che intendono pubblicare e mettere in commercio una guida televisiva completa sia da parte dei telespettatori.

2. Nel sistema del Trattato, l' art. 36 va interpretato, allorché occorre delimitare la portata della tutela che esso intende garantire ai diritti di proprietà industriale e commerciale, alla luce dei fini e delle azioni della Comunità quali enunciati agli artt. 2 e 3 del Trattato e, in particolare, dev' essere valutato tenendo conto delle esigenze connesse all' instaurazione di un regime di libera concorrenza all' interno della Comunità, prefigurato dallo stesso art. 3, lett. f), esigenze che trovano particolare pressione nei divieti sanciti dagli artt. 85 e 86 del Trattato.

3. Sebbene la tutela dell' oggetto specifico del diritto d' autore conferisca al titolare di esso, di massima, la facoltà, pur senza rimettere in discussione il Trattato, di riservare a sé il diritto esclusivo di riproduzione dell' opera protetta e pur essendo certo che l' esercizio di tale diritto esclusivo non prospetta, in sé, gli elementi di un abuso, quest' ultimo si profila invece allorché, alla luce delle peculiari circostanze di ciascun caso concreto, risulta che le condizioni e le modalità di esercizio del diritto esclusivo in parola perseguono, in realtà, uno scopo manifestamente contrario agli obiettivi dell' art. 86 del Trattato. In siffatta ipotesi, infatti, l' esercizio del diritto d' autore non risponde più alla funzione essenziale di questo diritto, consistente, ai sensi dell' art. 36 del Trattato, nell' assicurare la tutela del diritto morale d' autore e la remunerazione dello sforzo creativo, nel rispetto delle finalità perseguite, in particolare, dall' art. 86.

Ricorre tale ipotesi allorché una società di diffusione televisiva si avvale del diritto d' autore, riconosciutole dal diritto nazionale, sui propri palinsesti settimanali, per riservarsi il diritto esclusivo di pubblicazione dei detti palinsesti, ostacolando in tal modo l' ingresso nel mercato connesso delle riviste televisive, sul quale detiene una situazione di monopolio, di un prodotto nuovo, comprendente i programmi di tutti i canali che possono essere ricevuti dai telespettatori, per il quale esiste una domanda potenziale da parte dei consumatori.

4. Benché l' art. 190 del Trattato imponga alla Commissione, allorché adotta una decisione nell' ambito dell' applicazione delle regole di concorrenza, di menzionare gli elementi di fatto da cui dipende la motivazione della decisione e le considerazioni di diritto che l' hanno indotta ad emanare la decisione, la suddetta norma non esige che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto che sono stati trattati nel corso del procedimento amministrativo.

5. L' interpretazione e l' applicazione della condizione relativa agli effetti dell' abuso sugli scambi commerciali tra gli Stati membri, di cui all' art. 86 del Trattato, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello dei diritti nazionali. Rientra perciò nell' ambito del diritto comunitario qualsiasi prassi atta ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri, in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune. Pertanto, per l' applicazione dell' art. 86, è sufficiente che il comportamento illecito sia idoneo a ripercuotersi sugli scambi tra gli Stati membri senza che sia necessario accertare l' esistenza di un effetto attuale e reale sul commercio interstatale.

6. Il potere di obbligare le imprese interessate a porre fine all' infrazione, conferito alla Commissione dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, implica la facoltà della Commissione di imporre loro taluni obblighi, di "facere" o di "non facere", intesi a rimuovere la situazione di infrazione. Sotto tale profilo, gli obblighi posti a carico delle imprese devono essere delimitati in funzione delle esigenze connesse al ripristino della legalità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie.

7. L' art. 234 dev' essere interpretato nel senso che una convenzione conclusa anteriormente all' entrata in vigore del Trattato non può essere fatta valere per giustificare restrizioni negli scambi intracomunitari. Infatti, il suddetto articolo, che ha lo scopo di garantire che l' applicazione del Trattato non pregiudichi né il rispetto dovuto ai diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione precedentemente stipulata con uno Stato membro né l' osservanza degli obblighi derivanti da tale convenzione per detto Stato membro, riguarda unicamente i diritti e gli obblighi assunti dagli Stati membri nei confronti degli Stati terzi.

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