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Document 61989TJ0063

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Compilazione - Tardività - Irregolarità che non comporta annullamento

    (Statuto del personale, art. 43)

    2. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Sindacato giurisdizionale - Limiti

    (Statuto del personale, art. 43)

    3. Dipendenti - Valutazione - Direttiva interna di un' istituzione relativa alle modalità di compilazione del rapporto informativo - Efficacia giuridica

    (Statuto del personale, artt. 43 e 110)

    4. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Dipendente assegnato ad un altro ufficio durante il periodo cui si riferisce il rapporto informativo - Obblighi dei compilatori

    (Statuto del personale, art. 43)

    5. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Compilazione - Tardività - Illecito dell' amministrazione che cagiona un danno morale

    (Statuto del personale, art. 43)

    Massima

    1. Il ritardo nel concludere il procedimento di compilazione del rapporto informativo non può in nessun caso inficiare, di per sé, la validità di tale rapporto né, di conseguenza, giustificarne l' annullamento.

    2. I giudizi di valore espressi sul dipendente nel rapporto informativo sono esclusi dal sindacato giurisdizionale, che si esercita solo sulle eventuali irregolarità di forma, sugli errori di fatto manifesti che vizino i giudizi espressi dall' amministrazione e su un eventuale sviamento di potere.

    3. Una decisione di un' istituzione comunitaria comunicata a tutto il personale della stessa e diretta a garantire ai dipendenti interessati un trattamento identico in materia di valutazione, come una guida per la compilazione del rapporto informativo, anche se non può essere considerata disposizione generale di esecuzione ai sensi dell' art. 110 dello Statuto, costituisce una direttiva interna e, in quanto tale, va considerata come una norma di comportamento indicativa che l' amministrazione si autoimpone e dalla quale essa non può discostarsi senza precisarne i motivi, a pena di trasgredire il principio della parità di trattamento.

    4. Il rapporto informativo ha la funzione precipua di fornire periodicamente all' amministrazione informazioni il più posibile complete sullo svolgimento, da parte dei dipendenti, dei compiti loro affidati. Il rapporto informativo non può svolgere effettivamente tale funzione se i superiori gerarchici dei vari uffici nei quali l' interessato ha prestato servizio durante il periodo cui si riferisce il rapporto informativo non sono previamente consultati dal compilatore e messi in grado di formulare eventuali osservazioni. L' omissione di tale consultazione costituisce un' irregolarità procedurale sostanziale atta ad incidere sulla validità del rapporto informativo.

    5. Un ritardo di oltre tre anni nella compilazione del rapporto informativo contrasta col principio di buona amministrazione. Un ritardo del genere, non giustificato dalla sussistenza di circostanze particolari, costituisce un illecito dell' amministrazione che cagiona un danno morale, dato lo stato d' incertezza e d' inquietudine in cui il dipendente si trova a causa dell' irregolarità e dell' incompletezza del suo fascicolo personale.

    Perché il dipendente sia privato del diritto al risarcimento dell' asserito danno morale è necessario che abbia contribuito egli stesso in misura notevole al ritardo di cui si duole.

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