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Document 61989TJ0042(01)
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1 . Dipendenti - Rimborso spese - Indennità di prima sistemazione - Cessazione volontaria dal servizio prima del termine di due anni - Rimborso da parte del dipendente - Dies a quo - Data di entrata in servizio presso le Comunità - Interpretazione divergente basata su una versione linguistica - Inammissibilità
( Statuto del personale, art . 71; allegato VII, art . 5, n . 5 )
2 . Dipendenti - Rimborso spese - Indennità di prima sistemazione - Cessazione volontaria dal servizio prima del termine di due anni - Rimborso da parte del dipendente - Dies a quo - Data di entrata in servizio presso le Comunità - Data del trasferimento ad una nuova sede di servizio - Irrilevanza
( Statuto del personale, allegato VII, art . 5, nn . 1, 2 e 5 )
3 . Dipendenti - Rimborso spese - Indennità di prima sistemazione - Cessazione volontaria dal servizio prima del termine di due anni - Rimborso da parte del dipendente - Assegnazione effettuata solamente nell' interesse del servizio - Domanda di rimborso perché la sistemazione non si è protratta per un periodo indeterminato ma rilevante - Rigetto
( Statuto del personale, allegato VII, art . 5, n . 5 )
1 . L' accostamento nell' art . 71 dello Statuto dell' "entrata in servizio" e del "trasferimento" dimostra che la prima non può in alcun caso ricomprendere il secondo ma si tratta unicamente dell' entrata in servizio presso le Comunità . Ne discende che la locuzione "entrata in servizio" ha necessariamente lo stesso significato in tutte le versioni linguistiche dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto, come risulta in modo particolarmente chiaro dalle versioni inglese e spagnola di tale norma .
Non si può pertanto affermare che nella versione tedesca la locuzione "entrata in servizio" (" Dienstantritt ") può essere intesa nel senso che si riferisca sia all' assegnazione a nuove mansioni sia all' entrata in servizio presso le Comunità per dedurne che l' assegnazione a nuove mansioni che comporta il pagamento dell' indennità di prima sistemazione possa costituire il dies a quo del termine di due anni di cui al citato art . 5, n . 5, durante il quale la cessazione dal servizio presso le Comunità per volontà del dipendente obbliga quest' ultimo al rimborso totale o parziale dell' indennità di prima sistemazione .
2 . Atteso che l' art . 5 dell' allegato VII dello Statuto non fa alcuna distinzione ai nn . 1 e 2 fra le due ipotesi di versamento dell' indennità di prima sistemazione, vale a dire quella della prima entrata in servizio del dipendente presso le Comunità e quella dell' assegnazione dell' interessato ad una nuova sede di servizio, l' obbligo dettato dal n . 5 della citata disposizione di rimborsare, al momento della cessazione volontaria del dipendente dal servizio, l' indennità di prima sistemazione in proporzione al tempo non ancora trascorso del periodo di due anni, si applica indistintamente ad entrambe le ipotesi . Ne consegue che, ove trovi applicazione l' art . 5, n . 5, il termine ivi previsto inizierà a decorrere allo stesso modo in entrambe le ipotesi dal momento dell' entrata in servizio presso le Comunità .
3 . Qualora risulti acclarato che l' assegnazione di un dipendente ad una nuova sede di servizio è stata effettuata nel solo interesse del servizio, l' istituzione comunitaria non può far valere che l' interessato che ha lasciato il servizio di sua volontà solo quattordici mesi dopo il trasferimento nella nuova sede di servizio abbia perciò diritto solo ad una parte dell' indennità di prima sistemazione perché non ha soddisfatto la condizione che esige il protrarsi della sistemazione per un periodo indeterminato ma rilevante .