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Document 61989TJ0035
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Prova scritta - Numero massimo di parole imposto - Aumento nella fase della correzione - Irregolarità sostanziale - Annullamento della correzione delle prove e dei successivi atti della procedura - Condizione - Esito del concorso falsato - Onere della prova
2 . Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Mezzo fondato sulla modifica sostanziale delle condizioni di una prova di concorso - Candidati respinti - Ricevibilità
( Statuto del personale, art . 91 )
1 . Il numero massimo di parole imposto da una commissione giudicatrice per la redazione della prova scritta di un concorso generale di assunzione per titoli ed esami, a pena di non correzione dei manoscritti, ha lo scopo di garantire ai candidati le stesse condizioni nel trattamento del tema della prova e di consentire ai correttori di applicare in maniera uniforme criteri obiettivi a lavori equiparabili .
Stando così le cose, le istruzioni date ai correttori dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento delle prove, nel senso di aumentare fino al 50% il massimo di parole imposto costituisce un' irregolarità sostanziale in grado di viziare sia la decisione della commissione giudicatrice relativa alla correzione della prova, sia i successivi atti della procedura, il cui annullamento è tuttavia giustificato solo se l' irregolarità altera l' esito finale del concorso .
Grava sull' isitituzione convenuta l' onere di provare che ciò non si è verificato . In assenza di tale prova, il Tribunale, che non è in grado di verificare né se il principio di parità di trattamento dei candidati sia stato rispettato nella correzione della prova scritta né se l' irregolarità abbia potuto alterare l' esito finale del concorso, deve annullare sia la decisione della commissione giudicatrice relativa alla correzione della prova sia i successivi atti della procedura .
2 . I candidati che non hanno superato la prova scritta di un concorso hanno un interesse legittimo a far valere che le condizioni della prova stessa sono state sostanzialmente modificate dalle istruzioni date ai correttori dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento della prova, nel senso di aumentare il numero massimo di parole imposto per la redazione della prova, al fine di ottenere che siano corretti solo lavori comparabili .