This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61989TJ0020
Massime della sentenza
Massime della sentenza
++++
1. Dipendenti - Ricorso- Interesse ad agire - Ricorso d' annullamento contro la nomina di un altro dipendente - Pensionamento del ricorrente in corso di causa - Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91)
2. Dipendenti - Assunzione - Applicazione dell' art. 29, n. 2, dello Statuto - Scelta fra i candidati - Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina - Sindacato giurisdizionale - Limiti
(Statuto del personale, art. 29, n. 2)
3. Dipendenti - Assunzione - Applicazione dell' art. 29, n. 2, dello Statuto - Audizione, da parte di un organo consultivo, del responsabile del servizio, superiore gerarchico di un candidato, circa i requisiti necessari per il posto - Audizione in assenza del candidato - Violazione del diritto al contraddittorio - Insussistenza
(Statuto del personale, art. 29, n. 2)
4. Dipendenti - Assunzione - Requisiti - Cittadinanza di uno Stato membro - Possesso alla data dell' entrata in servizio
(Statuto del personale, artt. 27 e 28)
5. Dipendenti - Assunzione - Posto vacante - Occupazione - Nomina di un candidato esterno alle istituzioni - Violazione del dovere di sollecitudine - Insussistenza
(Statuto del personale, art. 29)
6. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Compilazione - Tardività - Ritardo dovuto in parte al dipendente
(Statuto del personale, art. 43)
1. Un dipendente collocato a riposo può coltivare un ricorso d' annullamento proposto ai sensi dell' art. 91 dello Statuto soltanto se conserva un interesse personale all' annullamento dell' atto impugnato. Ciò non si verifica se il ricorso mira soprattutto ad ottenere che sia annullata la nomina di un' altra persona ad un posto per il quale l' interessato non può più far valere una pretesa concreta.
2. Quando provvede ad occupare un posto di grado A2 facendo uso della facoltà attribuitale dall' art. 29, n. 2, dello Statuto, l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale nel raffrontare i meriti dei candidati e nel valutare l' interesse del servizio. Il Tribunale deve perciò limitarsi, nel suo sindacato, ad accertare se, visti gli elementi sui quali la predetta autorità si è fondata per prendere la sua decisione, essa non abbia ecceduto limiti ragionevoli e non si sia avvalsa delle sue facoltà in modo palesemente erroneo o per fini diversi da quelli per i quali dette facoltà le erano state conferite.
3. Il fatto che, nell' ambito di un procedimento di nomina ad un posto di grado A2 sulla base dell' art. 29, n. 2, dello Statuto, un comitato consultivo, incaricato di esaminare le candidature, proceda, per ottenere precisazioni sulle qualificazioni richieste con riferimento al suddetto posto, all' audizione, senza la presenza del candidato, del direttore generale da cui dipende il posto e che è altresì il superiore gerarchico del candidato, non viola il principio del rispetto del diritto al contraddittorio.
4. La nomina ad un posto di una persona originaria di uno Stato membro, la quale aveva la cittadinanza di un paese terzo, ma ha recuperato la cittadinanza di uno Stato membro prima di entrare in servizio, non viola gli artt. 27 e 28 dello Statuto.
5. Il fatto che un dipendente, candidato al posto da occupare, sia stato scartato a profitto di un candidato non proveniente dai quadri comunitari e più giovane non può costituire, di per sé, una mancanza al dovere di assistenza e di correttezza incombente all' amministrazione.
6. Un dipendente non può dolersi del ritardo con cui è stato redatto il suo rapporto informativo né esigere per questo il risarcimento del danno morale allorché detto ritardo gli è imputabile, almeno in parte, o allorché vi ha contribuito in modo non indifferente.