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Document 61989CJ0357

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione - Esistenza di un rapporto di lavoro - Esercizio di attività reali ed effettive - Criteri di valutazione - Lavoratore vincolato da un contratto di lavoro avventizio

    (Trattato CEE, art. 48)

    2. Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione - Persona che intraprende degli studi dopo aver svolto un' attività lavorativa

    - Mantenimento dello status di lavoratore - Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2)

    3. Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione fondata sulla nazionalità - Divieto - Ambito d' applicazione - Sussidi concessi agli studenti per l' accesso all' insegnamento professionale - Limite - Sussidi diretti a

    compensare le spese di sostentamento dello studente

    (Trattato CEE, art. 7)

    4. Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione fondata sulla nazionalità - Divieto - Accesso all' insegnamento professionale - Conseguenze - Diritto di ingresso o di soggiorno in un altro Stato membro di un cittadino ammesso a seguire una formazione professionale - Limitazioni ammissibili - Condizionamento del diritto di ingresso e di soggiorno e del diritto ad un sussidio concesso per accedere alla formazione al rilascio di un permesso di soggiorno - Inammissibilità

    (Trattato CEE, artt. 7 e 128)

    Massima

    1. La nozione di lavoratore ha una portata comunitaria e non deve essere interpretata restrittivamente. Caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un' altra persona e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione, non rilevando la natura del vincolo giuridico intercorrente tra il lavoratore e il datore di lavoro. Le condizioni di lavoro di un dipendente vincolato da un contratto che non offra alcuna garanzia quanto al numero di ore da effettuare, così che l' interessato lavori solo per un numero assai esiguo di giorni alla settimana o di ore giornaliere, che non obblighino il datore di lavoro a retribuire il dipendente e a farlo fruire delle prestazioni previdenziali, se non in quanto egli abbia effettivamente lavorato, e che non comportino l' obbligo per il dipendente di dar seguito ad una richiesta del datore di lavoro, non impediscono di considerare la persona in questione come lavoratore alla stregua dell' art. 48 del Trattato, purché si tratti di esercizio di attività reali ed effettive, restandone escluse le attività talmente ridotte da risultare puramente marginali ed accessorie.

    Nel valutare il carattere reale ed effettivo dell' attività esercitata dal lavoratore, il giudice nazionale ha facoltà di tener conto del carattere irregolare e della durata limitata delle prestazioni effettivamente compiute nell' ambito di un contratto di lavoro avventizio.

    2. Nel valutare lo status di lavoratore, occorre prendere in considerazione tutte le attività lavorative svolte dall' interessato nel territorio dello Stato membro ospitante, ma non le attività dallo stesso esercitate in altri Stati della Comunità. Il mantenimento dello status di lavoratore, al quale consegue il diritto di fruire dei vantaggi garantiti dall' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, in capo a colui che cessi la propria attività lavorativa per dedicarsi a studi a tempo pieno, è subordinato all' esistenza di una correlazione tra le attività lavorative precedentemente esercitate nello Stato membro ospitante e gli studi intrapresi, a meno che il lavoratore migrante non sia involontariamente in disoccupazione e la situazione del mercato del lavoro lo costringa ad operare una riconversione professionale in un diverso settore di attività.

    3. L' art. 7, primo comma, del Trattato, che enuncia il divieto delle discriminazioni fondate sulla nazionalità, si applica, in riferimento ad un sussidio finanziario concesso da uno Stato membro ai suoi cittadini per consentire loro di seguire una formazione professionale, solo nei limiti in cui tale sussidio sia destinato a compensare le spese d' accesso a tale formazione. Gli studenti provenienti da un altro Stato membro hanno pertanto il diritto di ricevere un trattamento identico a quello riservato agli studenti cittadini dello Stato membro ospitante, per qualsiasi sussidio inteso a compensare le spese d' iscrizione o altre spese, in particolare di frequenza ai corsi, di accesso ai medesimi, dovendosi tuttavia escludere che la suddetta disposizione possa fondare una pretesa a ricevere un aiuto per le spese di sostentamento.

    4. Il principio della parità di trattamento in tema di condizioni d' accesso alla formazione professionale, che discende dagli artt. 7 e 128 del Trattato, implica che un cittadino di uno Stato membro che sia stato ammesso a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro vanta a tale titolo un diritto di soggiorno per la durata della formazione medesima, diritto che può essere esercitato indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte dello Stato membro ospitante. Il diritto di soggiorno di uno studente cittadino di uno Stato membro è tuttavia circoscritto a quanto è necessario per consentire all' interessato di seguire una formazione professionale e può, conseguentemente, essere limitato nel tempo dalla durata degli studi intrapresi ed essere concesso solo ai fini di questi studi o subordinato a condizioni che siano collegate ad interessi superiori dello Stato membro, quali la copertura delle spese di sostentamento e di assicurazione di malattia, in relazione alle quali non è operante il principio dell' accesso a parità di condizioni alla formazione professionale.

    Costituisce discriminazione vietata dall' art. 7 del Trattato l' imposizione, ad opera di uno Stato membro, nei confronti di uno studente cittadino di un altro Stato membro che vanti in forza del diritto comunitario un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, del requisito del possesso di un permesso di soggiorno per fruire del diritto ad un regime di finanziamento delle spese d' accesso all' insegnamento.

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