Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61989CJ0260

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    ++++

    1. Concorrenza - Imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi - Monopolio della televisione - Compatibilità con il diritto comunitario - Condizioni

    (Trattato CEE, art. 90)

    2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Attribuzione di un monopolio della televisione cui si accompagnano diritti esclusivi su taluni materiali e prodotti - Ammissibilità - Condizioni

    (Trattato CEE, art. 30 e seguenti)

    3. Libera prestazione dei servizi - Monopolio della televisione - Discriminazione in base alla provenienza delle emissioni - Inammissibilità - Giustificazione - Condizioni

    (Trattato CEE, artt. 56, 59 e 66)

    4. Concorrenza - Imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi - Monopolio della televisione - Abuso di posizione dominante - Inammissibilità - Giustificazione - Condizioni

    (Trattato CEE, artt. 86 e 90)

    5. Trattato CEE - Art. 2 - Non pertinenza ai fini della valutazione dell' ammissibilità di un monopolio della televisione

    (Trattato CEE, art. 2)

    6. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica - Ammissibilità subordinata al rispetto dei diritti fondamentali

    (Trattato CEE, artt. 56 e 66)

    Massima

    1. Il diritto comunitario non osta all' attribuzione di un monopolio della televisione per considerazioni d' interesse pubblico, di carattere extraeconomico. Tuttavia, le modalità di organizzazione e l' esercizio di un siffatto monopolio non debbono ledere le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi, come pure le norme di concorrenza.

    2. Gli articoli del Trattato sulla libera circolazione delle merci non ostano alla concessione ad una sola impresa di diritti esclusivi nel settore delle emissioni di messaggi televisivi e all' attribuzione a tal fine del potere esclusivo di importare, noleggiare o distribuire materiali e prodotti necessari per la diffusione, purché non ne consegua una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati a danno di questi ultimi.

    3. L' art. 59 del Trattato osta ad una normativa nazionale che crei un monopolio di diritti esclusivi di diffusione di emissioni proprie e di ritrasmissione di emissioni provenienti da altri Stati membri, qualora un siffatto monopolio comporti effetti discriminatori a danno delle emissioni provenienti da altri Stati membri, a meno che detta normativa non sia giustificata da uno dei motivi indicati nell' art. 56, al quale l' art. 66 del Trattato fa rinvio. L' obiettivo di evitare perturbazioni dovute al ristretto numero di canali disponibili non può tuttavia costituire una siffatta giustificazione, qualora l' impresa considerata utilizzi solo un numero ristretto di canali disponibili.

    4. L' art. 90, n. 1, del Trattato osta alla concessione di un diritto esclusivo di diffusione e di un diritto esclusivo di ritrasmissione di emissioni televisive ad una sola impresa, qualora questi diritti siano idonei a creare una situazione nella quale detta impresa è indotta a violare l' art. 86 con una politica di emissioni discriminatoria in favore dei propri programmi, salvo che l' applicazione dell' art. 86 osti all' adempimento della specifica missione ad essa affidata.

    5. L' art. 2 del Trattato il quale descrive la missione della Comunità economica europea non può fornire criteri per valutare la conformità di un monopolio nazionale della televisione con il diritto comunitario.

    6. Quando uno Stato membro invoca il combinato disposto degli artt. 56 e 66 del Trattato per giustificare, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, una norma idonea a frapporre ostacolo all' esercizio della libera prestazione dei servizi, questa giustificazione, prevista dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto, in particolare dei diritti fondamentali. In tal modo, la normativa nazionale considerata potrà fruire delle eccezioni previste dalle citate disposizioni solo se è conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto. Trattandosi di una normativa in materia di televisione, questo implica che detta normativa sia valutata alla luce della libertà di espressione, sancita dall' art. 10 della convenzione europea per i diritti dell' uomo in quanto principio generale del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto.

    Top