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Document 61989CJ0251

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni per orfani - Prestazioni a carico dello Stato di residenza - Prestazioni più elevate in precedenza concesse da un altro Stato membro - Diritto ad un complemento di prestazione nonostante qualsiasi condizione di residenza

    ((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 77, n. 2, lett. b), punto i) e 78, n. 2, lett. b), punto i) ))

    2. Sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Sfera d' applicazione ratione materiae - Dichiarazioni degli Stati membri relative alle prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite - Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 5 e 77)

    3. Sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni a carico dello Stato di residenza - Acquisizione, successiva alla fissazione della residenza, del beneficio di una pensione ai sensi della normativa di un altro Stato membro che concede prestazioni più elevate - Diritto ad un complemento di prestazioni comprensivo del complemento per i figli nati dopo il trasferimento della residenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 77, n. 2)

    4. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni per orfani - Beneficiario delle prestazioni o di un complemento di prestazione residente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro debitore - Applicabilità di disposizioni della normativa dello Stato membro debitore che prevedono una diminuzione delle prestazioni in funzione del reddito del beneficiario - Modalità di calcolo dell' ammontare delle prestazioni

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 77 e 78)

    5. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni per orfani - Complemento di prestazione a carico di uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza - Modalità di ottenimento da parte dello Stato membro debitore degli elementi necessari al calcolo degli importi dovuti - Missione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

    ((Trattato CEE, art. 5; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 81, lett. a) ))

    Massima

    1. Qualora, nelle ipotesi di cui all' art. 77, n. 2, lett. b), punto i), e all' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, l' importo delle prestazioni fornite dallo Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni dovute da un altro Stato membro, il titolare di pensioni o di rendite o l' orfano del lavoratore defunto ha il diritto di ricevere, a carico dell' istituzione competente di quest' ultimo Stato, un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi, anche quando la normativa di questo Stato subordini la concessione delle prestazioni alla condizione che tanto l' avente diritto quanto il figlio che può essere preso a carico risiedano sul territorio nazionale.

    2. Se è vero che la circostanza che talune prestazioni per figlio a carico di titolari di pensioni o di rendite concesse ai sensi di una legge o regolamentazione nazionale non sono state menzionate nella dichiarazione contemplata dall' art. 5 del regolamento n. 1408/71 non è di per sé sufficiente a dimostrare che dette prestazioni non costituiscono prestazioni contemplate dall' art. 77 del regolamento, si deve, per contro, considerare che, dal momento che dette prestazioni sono state menzionate in detta dichiarazione, esse costituiscono prestazioni rientranti nell' art. 77 del regolamento.

    3. Il diritto al complemento di prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite che è inteso a favorire la libera circolazione dei lavoratori garantendo agli interessati l' ottenimento dell' importo delle prestazioni che sarebbe stato loro concesso se avessero mantenuto la residenza nello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli, sorge anche qualora il titolare delle pensioni acquisisca il diritto alla concessione di una pensione in base alla normativa dello Stato membro che concede le prestazioni più favorevoli dopo aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro debitore delle prestazioni ai sensi dell' art. 77, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

    Questo complemento di prestazioni dev' essere concesso tenendo conto di tutti i figli a carico del titolare di pensioni, ivi compresi quelli nati dopo il trasferimento della residenza nello Stato membro che concede le prestazioni meno favorevoli.

    4. Qualora la normativa dello Stato membro debitore delle prestazioni contemplate dall' art. 77 o dall' art. 78 del regolamento n. 1408/71, o di un complemento di prestazioni, preveda che l' importo di dette prestazioni diminuisca in funzione del reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia, gli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 autorizzano una simile riduzione qualora il beneficiario delle prestazioni risieda sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro debitore. Al fine di determinare, in questo caso, il reddito annuo netto del beneficiario e dei membri della sua famiglia e di calcolare l' ammontare delle prestazioni o del complemento di prestazioni cui il beneficiario ha diritto, l' istituzione competente dello Stato membro debitore deve applicare le pertinenti disposizioni della normativa di questo Stato membro come se il beneficiario e i membri della sua famiglia, che risiedono nello stesso Stato membro del beneficiario, risiedessero sul territorio dello Stato membro debitore e ivi percepissero i redditi che essi percepiscono nello Stato membro di residenza, basandosi a tal fine sulle informazioni e sugli elementi probanti forniti dai beneficiari delle prestazioni e dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza, in risposta alla domanda loro rivolta.

    L' istituzione competente dello Stato membro debitore non può tuttavia domandare all' interessato informazioni ed elementi probatori diversi da quelli che possono essere forniti da una persona di normale diligenza, residente nello stesso Stato membro, né far conseguire dalla mancata produzione di detti elementi sanzioni diverse da quelle applicate ad un beneficiario delle medesime prestazioni, residente nel territorio nazionale, invitato a fornire elementi identici o equivalenti.

    5. Spetta alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, ai sensi dell' art. 81, lett. a), del regolamento n. 1408/71, redigere l' elenco delle istituzioni e degli Stati membri incaricati di fornire all' istituzione competente dello Stato membro debitore di un complemento di prestazioni, ai sensi dell' art. 77 o 78 di detto regolamento, le informazioni ufficiali necessarie al calcolo di detto complemento menzionate nella sua decisione n. 129. L' istituzione competente dello Stato membro cui viene richiesto un complemento di prestazioni conserva cionondimeno la possibilità di rivolgersi alla Commissione e alle autorità dello Stato membro sul cui territorio risiede il richiedente, le quali, in virtù dell' art. 5 del Trattato, sono tenute ad un obbligo di leale cooperazione, al fine di conoscere la denominazione dell' istituzione di quest' ultimo Stato membro competente a fornire le informazioni ufficiali menzionate nella decisione n. 129.

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