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Document 61989CJ0221
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Stati membri - Obblighi - Esercizio di competenze riservate in materia di immatricolazione delle navi - Osservanza del diritto comunitario
2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Immatricolazione di un peschereccio in uno Stato membro - Condizioni relative alla nazionalità, alla residenza ed al domicilio dei proprietari, dei noleggiatori e degli esercenti della nave - Inammissibilità - Potere di deroga dell' amministrazione nazionale - Ininfluenza - Regime di contingenti di pesca - Ininfluenza - Condizione relativa al luogo in cui ha sede il centro di attività, direzione e controllo della nave - Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 52)
1. Spetta agli Stati membri, allo stato attuale del diritto comunitario, determinare, conformemente alle norme generali del diritto internazionale, le condizioni per l' iscrizione di una nave nei loro registri e per la concessione alla stessa nave del diritto di battere la loro bandiera. Nell' esercizio di questa competenza, gli Stati membri sono tuttavia tenuti al rispetto delle norme comunitarie.
2. Le norme del diritto comunitario, in particolare l' art. 52 del Trattato, ostano a che uno Stato membro adotti una normativa che subordini l' immatricolazione di un peschereccio nel suo registro nazionale alle seguenti condizioni:
a) che i proprietari, i noleggiatori e gli esercenti della nave siano cittadini di questo Stato membro o società costituite in tale Stato e, in quest' ultimo caso, che almeno il 75% del capitale sociale di tale società sia detenuto da cittadini di questo Stato membro o da società che soddisfano le stesse condizioni e che il 75% degli amministratori di tale società abbia la cittadinanza del suddetto Stato membro;
b) che i proprietari, i noleggiatori, gli esercenti, gli azionisti e gli amministratori, a seconda dei casi, abbiano la loro residenza ed il loro domicilio nel predetto Stato membro.
Né l' esistenza di un regime comunitario di contingenti di pesca nazionali né la circostanza che il ministro competente possa esonerare taluno dal possesso del requisito della nazionalità, in considerazione della durata del periodo in cui questi ha risieduto in questo Stato membro ed ha partecipato alle attività dell' industria della pesca di quest' ultimo Stato, rendono una simile normativa compatibile con il diritto comunitario.
Per contro, il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro prescriva, quale condizione per l' immatricolazione di un peschereccio nel proprio registro nazionale, che la nave in questione sia esercita e le sue operazioni dirette e controllate dal territorio di questo Stato membro.