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Document 61989CJ0073
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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Ravvicinamento delle legislazioni ° Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli ° Direttiva 72/166 ° Territorio di stazionamento abituale del veicolo ° Nozione ° Veicolo recante una targa di immatricolazione regolarmente rilasciata per un altro veicolo ° Stato di immatricolazione
(Direttiva del Consiglio 72/166/CEE, art. 1, n. 4, successivamente modificato dalla direttiva 84/5/CEE)
L' art. 1, n. 4, della direttiva 72/166, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell' obbligo di assicurare tale responsabilità, successivamente modificato dalla direttiva 84/5, deve essere interpretato nel senso che il veicolo il quale rechi, all' atto dell' attraversamento del confine, una targa di immatricolazione regolarmente rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, ma falsa in quanto costituisce in realtà la targa attribuita ad un altro veicolo, va considerato stazionante abitualmente nel territorio dello Stato che ha rilasciato detta targa.
Tale interpretazione non pregiudica l' accertamento dell' Ufficio centrale nazionale il quale, in ossequio alla convenzione stipulata con i corrispondenti uffici degli altri paesi, dovrà sostenere l' onere del risarcimento dei danneggiati a causa di un incidente, il cui responsabile si trovava alla guida di un veicolo nelle condizioni sopra descritte. L' accordo tra Uffici centrali nazionali, pur facendo uso di termini identici a quelli della direttiva, resta infatti un atto di diritto privato, la cui interpretazione è di competenza esclusiva del giudice nazionale.