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Document 61989CJ0033

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1 . Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Retribuzione - Nozione - Indennità corrisposte al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro - Inclusione

    ( Trattato CEE, art . 119 )

    2 . Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Esclusione dei lavoratori a orario ridotto dal godimento di un' indennità temporanea in caso di cessazione del rapporto di lavoro - Gruppo dei lavoratori a orario ridotto composto principalmente di donne - Illiceità in mancanza di giustificazioni obiettive

    ( Trattato CEE, art . 119 )

    3 . Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Art . 119 del Trattato - Efficacia diretta - Limiti

    ( Trattato CEE, art . 119 )

    Massima

    1 . Le indennità corrisposte al lavoratore dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro costituiscono una forma di retribuzione differita, che spetta al lavoratore in ragione del suo impiego, ma che gli viene versata al momento della cessazione del rapporto di lavoro allo scopo di rendere più agevole il suo adattamento alle nuove situazioni derivanti da tale cessazione . Pertanto, tali indennità rientrano nella nozione di retribuzione ai sensi dell' art . 119 del Trattato .

    2 . L' art . 119 del Trattato osta all' applicazione di una disposizione di un contratto collettivo, stipulato per il pubblico impiego nazionale, che consente ai datori di lavoro di escludere dei lavoratori a orario ridotto dal godimento di un' indennità temporanea in caso di cessazione del rapporto di lavoro, quando risulti che di fatto lavora a orario ridotto una percentuale notevolmente più bassa di uomini che di donne, a meno che il datore di lavoro provi che la detta disposizione è giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso .

    3 . In presenza di una discriminazione indiretta ad opera di una disposizione di un contratto collettivo, i membri del gruppo sfavorito, uomini o donne, devono, in proporzione al loro tempo di lavoro, essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime degli altri lavoratori, regime che, in mancanza della corretta trasposizione dell' art . 119 del Trattato nel diritto nazionale, resta il solo sistema di riferimento valido .

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