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Document 61988CJ0177

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1 . Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso all' impiego e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Rifiuto di assumere una donna incinta - Discriminazione - Assenza di candidati maschi - Irrilevanza

    ( Direttiva del Consiglio 76/207, artt . 2, n . 1 e 3, n . 1 )

    2 . Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso all' impiego e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Attuazione da parte degli Stati membri - Scelta delle sanzioni volte a reprimere le discriminazioni - Ricorso alla responsabilità civile - Inapplicabilità delle cause esimenti previste dal diritto nazionale

    ( Direttiva del Consiglio 76/207 )

    Massima

    1 . Un datore di lavoro agisce direttamente in spregio del principio della parità di trattamento enunciato dagli artt . 2, n . 1, e 3, n . 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro, se rifiuta di stipulare un contratto di lavoro con una candidata che aveva giudicato idonea a svolgere l' attività in questione, allorché detto rifiuto di assunzione è fondato sulle eventuali conseguenze, dannose per il datore di lavoro, dell' assunzione di una donna incinta, che scaturiscono dalle norme che, emanate dalle pubbliche autorità in materia di inabilità al lavoro, equiparano l' impedimento a svolgere un' attività per gravidanza e parto all' impedimento a svolgere un' attività per malattia . Il fatto che nessun candidato di sesso maschile si sia presentato per occupare il posto vacante non è tale da modificare la soluzione della prima questione .

    2.Nonostante la direttiva 76/207/CEE lasci agli Stati membri, per punire l' inosservanza del divieto di discriminazione, la libertà di scelta tra le varie soluzioni idonee a perseguire il suo oggetto, essa implica tuttavia che, allorché uno Stato membro opta per una sanzione che rientra in un regime di responsabilità civile, qualsiasi infrazione al divieto di discriminazione è sufficiente per coinvolgere da sola la responsabilità totale dell' autore dell' atto, senza che possano essere prese in considerazione le cause esimenti previste dal diritto nazionale .

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