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Document 61988CJ0141

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione di vecchiaia e di decesso - Prestazioni - Modifica del modo di stabilimento - Nuovo calcolo - Limiti - Modifica che non rimette in causa le pensioni liquidate prima della sua entrata in vigore

    ( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 51, n . 2 )

    Massima

    Una modifica del modo di determinazione della prestazione minima di vecchiaia prevista dalla legislazione di uno Stato membro rientra nell' ambito d' applicazione dell' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71 e comporta un nuovo calcolo effettuato secondo le disposizioni dell' art . 46 dello stesso regolamento .

    Tuttavia, una modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo di una prestazione di vecchiaia che, in forza del diritto nazionale, non si applichi alle pensioni concesse anteriormente alla sua entrata in vigore non obbliga lo Stato membro interessato a procedere ad un nuovo calcolo .

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