Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61988CJ0008

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    ++++

    1 . Stati membri - Obblighi - Stato membro a struttura federale - Adozione di provvedimenti di sorveglianza per garantire l' applicazione del diritto comunitario - Controllo da parte della Commissione - Limiti

    2 . Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Concessioni di premi per la conservazione delle mandrie di vacche nutrici e di premi a favore dei produttori di carni ovine - Obbligo degli Stati membri di istituire un efficace sistema di controlli amministrativi e di controlli in loco - Controlli non affidabili - Diniego di imputazione al Fondo (( Trattato CEE, art . 5; regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 729/70, artt . 8 e 9; regolamenti ( CEE ) della Commissione n . 1244/82, art . 4, n . 1, e n . 3007/84, art . 5 ))

    Massima

    1 . Spetta a tutte le autorità degli Stati membri, siano esse autorità del potere centrale dello Stato, autorità di uno Stato federale o altre autorità territoriali, garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario nell' ambito delle loro competenze . Per contro, non spetta alla Commissione pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze mediante norme istituzionali di ciascuno Stato membro e sugli obblighi che, in uno Stato a struttura federale, possono incombere rispettivamente alle autorità federali e alle autorità degli Stati federali . Essa può solo controllare se il complesso delle misure di sorveglianza e di controllo istituito secondo le modalità dell' ordinamento giuridico nazionale sia sufficientemente efficace per consentire un' applicazione corretta delle norme comunitarie .

    2 . Dagli artt . 8 e 9 del regolamento n . 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché dall' art . 5 del regolamento n . 3007/84, che stabilisce le modalità di applicazione del premio a produttori di carni ovine, e dall' art . 4, n . 1 del regolamento n . 1244/82, recante modalità d' applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, considerati alla luce dell' obbligo di collaborazione leale con la Commissione sancito dall' art . 5 del Trattato, per quanto riguarda più in particolare un corretto uso delle risorse comunitarie, risulta che gli Stati membri sono tenuti ad istituire un complesso di controlli amministrativi e di controlli in loco che consenta di garantire che i requisiti materiali e formali per la concessione dei premi di cui è causa vengano correttamente rispettati .

    Qualora la Commissione accerti la mancanza in uno Stato membro di siffatto complesso di controlli o un' attuazione del medesimo difettosa al punto da lasciar sussistere dubbi circa l' osservanza delle condizioni per la concessione dei premi di cui trattasi, essa è autorizzata a non riconoscere talune spese effettuate da detto Stato .

    Top