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Document 61987CJ0274

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1 . Libera circolazione delle merci - Deroghe - Protezione della sanità pubblica - Divieto d' importare un prodotto alimentare a causa del valore nutritivo inferiore a quello di un prodotto presente sul mercato - Inammissibilità

    ( Trattato CEE, art . 36 )

    2 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Divieto d' importare e di smerciare prodotti a base di carne contenenti ingredienti non carnei - Inammissibilità - Giustificazione - Tutela dei consumatori - Lealtà dei negozi commerciali - Insussistenza

    ( Trattato CEE, art . 30 )

    3 . Libera circolazione delle merci - Provvedimenti nazionali in deroga - Divieto - Sostegno della politica seguita nel contesto di un' organizzazione comune di mercato - Giustificazione inammissibile

    Massima

    1 . Uno Stato membro non può invocare motivi di sanità pubblica per vietare l' importazione di un prodotto per la ragione che questo avrebbe un valore nutritivo inferiore a quello di un altro prodotto già presente sul mercato di cui trattasi, giacché è manifesto che la scelta alimentare dei consumatori nella Comunità è tale che il semplice fatto che un prodotto importato abbia proprietà nutritive inferiori non implica un reale pericolo per la salute umana .

    2 . Uno Stato membro non può giustificare il divieto d' importare e di smerciare nel suo territorio dei prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri e contenenti taluni ingredienti non carnei con le esigenze di tutela dei consumatori e di lealtà dei negozi commerciali, sostenendo che i consumatori nazionali, tenuto conto delle loro abitudini alimentari confermate, avrebbero un' idea precisa di ciò che si aspettano dai prodotti a base di carne ed inoltre che taluni operatori economici potrebbero procurarsi dei vantaggi concorrenziali servendosi di prodotti di qualità inferiore e di costo inferiore senza che le differenze produttive siano apparenti per il consumatore . L' informazione del consumatore può infatti essere garantita con mezzi che non ostacolino l' importazione dei prodotti di cui trattasi, in particolare mediante l' uso obbligatorio di etichette adeguate relative alla natura del prodotto .

    3 . Qualora la Comunità abbia istituito un' organizzazione comune di mercato agricolo in un settore determinato, gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi provvedimento unilaterale, anche se atto a servire da sostegno alla politica comune .

    Provvedimenti nazionali di sostegno di una politica comune della Comunità non possono contravvenire ad uno dei principi fondamentali quale è quello della libera circolazione delle merci, a meno che siano giustificati da motivi ammessi dallo stesso diritto comunitario .

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