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Document 61987CJ0236

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Lavoratore frontaliero - Nozione - Lavoratore che abbia trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello dell' occupazione e che non vi si rechi più - Esclusione

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 1, lett . b ) e 71, n . 1, lett . a ), sub ii ) ))

2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Lavoratore non frontaliero completamente disoccupato che trasferisca, per motivi di famiglia, la residenza in uno Stato membro diverso da quello dell' ultima occupazione - Diritto alle prestazioni dello Stato membro in cui risiede

(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ) ))

Massima

1 . La qualità di frontaliero spetta solo ai lavoratori i quali risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano ed inoltre ritornano in modo regolare e frequente, cioè ogni giorno o almeno una volta alla settimana, nello Stato di residenza . Ne consegue che il lavoratore il quale, dopo aver trasferito la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora, non si reca più in questo secondo Stato per svolgervi la propria attività, non rientra nella nozione di lavoratore frontaliero ai sensi dell' art . 1, lett . b ), del regolamento n . 1408/71 e non può far valere l' art . 71, n . 1, lett . a ), sub ii ), dello stesso regolamento .

2 . L' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), del regolamento n . 1408/71 non si limita, nel campo d' applicazione ratione personae, alle categorie di lavoratori cui si riferisce la decisione n . 94 della commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti . Esso si applica, in particolare, al lavoratore il quale, durante l' ultima occupazione, trasferisce la residenza in un altro Stato membro per motivi di famiglia e, dopo tale trasferimento, non torna più nello Stato dell' occupazione per svolgervi la propria attività . La possibilità di fruire delle prestazioni di disoccupazione, non già nello Stato dell' ultima occupazione, bensì nello Stato di residenza, possibilità contemplata da detta disposizione, è infatti giustificata per talune categorie di lavoratori i quali abbiano stretti vincoli, specialmente di natura personale e lavorativa, col paese in cui si sono stabiliti e in cui risiedono e che devono perciò avere in questo Stato le migliori prospettive di reinserimento nell' attività lavorativa .

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