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Document 61987CJ0230
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Base imponibile - Cessione di beni - Controvalore legato direttamente alla cessione, esprimibile in danaro e che rappresenti un valore soggettivo - Riduzione del prezzo di vendita destinata a retribuire un servizio reso dall' acquirente
(( Direttiva del Consiglio 77/388, art . 11, lett . A, n . 1, sub a ) ))
L' imponibile di una cessione di beni ai sensi dell' art . 11, lett . A, n . n . 1, sub a ), della sesta direttiva 77/388 è costituito da tutto ciò che è ricevuto in diretta connessione con la cessione e ne rappresenta la contropartita, la quale deve poter essere espressa in danaro ed è un valore soggettivo .
Detta disposizione deve quindi essere interpretata nel senso che, qualora il cedente, "il grossista", ceda degli articoli, "l' incentivo", ad un altro, "il dettagliante", contro un corrispettivo monetario, cioè una somma di danaro, inferiore a quello contro il quale gli cede gli stessi articoli per la rivendita al pubblico, mentre il dettagliante si è impegnato a usare l' incentivo come mezzo per incitare o ricompensare il terzo che s' incarica di organizzare una riunione durante la quale altri articoli del grossista possono essere venduti dal dettagliante al pubblico con reciproco vantaggio, restando inteso che, in mancanza di tale riunione, l' incentivo dev' essere reso al cedente o pagato al prezzo di vendita all' ingrosso, l' imponibile è costituito dalla somma del corrispettivo monetario e del valore del servizio reso dal dettagliante, che consiste nell' usare l' incentivo per procurarsi i servizi del terzo o per ricompensarlo; il valore di tale servizio dev' essere considerato pari alla differenza tra il prezzo effettivamente pagato per l' incentivo e il prezzo corrente di vendita all' ingrosso dello stesso .