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Document 61987CJ0186
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione a causa della cittadinanza - Risarcimento da parte dello Stato di chi abbia subito aggressioni - Discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri che fruiscono della libertà di circolazione, in particolare in quanto destinatari di servizi - Divieto
( Trattato CEE, art . 7 )
Il principio di non discriminazione, sancito in particolare dall' art . 7 del trattato, dev' essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti ai quali il diritto comunitario garantisce la libertà di recarsi in detto Stato, in particolare in quanto destinatari di servizi, subordini il risarcimento dello Stato, destinato a riparare il danno causato nello Stato stesso a chi abbia subito un' aggressione con conseguenti lesioni, al possesso di una tessera di residente o della cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di reciprocità con detto Stato membro .