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Document 61987CJ0106

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1 . Ricorso per danni - Oggetto - Domanda di risarcimento diretta contro la Comunità in forza dell' art . 215, 2° comma, del trattato - Competenza esclusiva della Corte - Domanda di risarcimento per i danni causati dalle autorità nazionali in occasione dell' applicazione del diritto comunitario - Competenza dei giudici nazionali

( Trattato CEE, artt . 178 e 215, 2° comma )

2 . Ricorso per danni - Sentenza della Corte che respinga una domanda di risarcimento diretta contro la Comunità a causa dell' accertata illegittimità di un regolamento - Effetti - Azione di danni diretta contro le autorità nazionali che hanno dato esecuzione al regolamento illegittimo - Ammissibilità - Presupposto - Azione basata su una causa diversa dall' illegittimità del regolamento

( Trattato CEE, artt . 178 e 215, 2° comma )

3 . Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Risarcimento del danno causato dallo Stato - Esclusione

( Trattato CEE, artt . 92 e 93 )

4 . Ricorso per danni - Oggetto - Pagamento di somme dovute in forza della normativa comunitaria - Irricevibilità

( Trattato CEE, artt . 178 e 215, 2° comma )

5 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Prodotti lavorati a base di ortofrutticoli - Aiuti ai produttori di concentrato di pomodoro - Regolamento n . 381/86 che attribuisce ai produttori greci un aiuto ulteriore a causa dell' illegittimità della precedente normativa - Esperimento di un' azione contro lo Stato greco diretto al risarcimento del danno eccedente le somme pagate retroattivamente - Ammissibilità - Limiti

( Regolamenti della Commissione nn . 1615/83 e 381/86 )

Massima

1 . A norma dell' art . 178 del trattato la Corte ha competenza esclusiva per conoscere delle azioni di risarcimento, ai sensi dell' art . 215, 2° comma, del trattato, dirette contro la Comunità . Viceversa i giudici nazionali rimangono competenti per conoscere delle azioni di risarcimento dei danni causati ai singoli da autorità nazionali, in occasione dell' applicazione del diritto comunitario .

2 . La sentenza della Corte che respinga la domanda di risarcimento proposta da imprese di uno Stato membro contro la Comunità a causa del danno derivato dall' illegittimità di una normativa comunitaria, per il motivo che detta illegittimità non aveva costituito trasgressione grave di una norma giuridica superiore o superamento manifesto e grave da parte di un' istituzione dei propri poteri, di cui la Comunità dovesse rispondere, non preclude l' azione di risarcimento del danno esperita dalle stesse imprese contro il loro Stato, azione basata su una causa diversa dalla sopra menzionata illegittimità e consistente in un illecito o in un comportamento proprio imputabile alle autorità nazionali, nemmeno se queste hanno agito nell' ambito del diritto comunitario .

3 . Il risarcimento che le autorità di uno Stato membro siano condannate a pagare a dei singoli per il danno loro recato non costituisce un aiuto ai sensi degli artt . 92 e 93 del trattato .

4 . L' azione per il pagamento di somme dovute ai sensi della normativa comunitaria non può essere esperita in forza degli artt . 178 e 215, 2° comma, del trattato .

5 . Il regolamento n . 381/86, che concede alle imprese greche un aiuto ulteriore che non era stato loro versato a causa di un errore tecnico che viziava il regolamento n . 1615/83, regolamento annullato dalla Corte con sentenza 19 settembre 1985 ( causa 192/83 ), non osta a che le imprese interessate esperiscano un' azione contro lo Stato greco per il risarcimento del danno eccedente le somme versate retroattivamente, a norma del regolamento . Detta azione può basarsi solo su una causa diversa da quella su cui si basavano i ricorsi respinti dalla Corte con la sentenza 19 settembre 1985 ( cause riunite da 194 a 206/83 ).

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