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Document 61987CJ0029

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1 . Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni - Additivi nell' alimentazione degli animali - Direttiva n . 70/524 prima dell' emendamento da parte della direttiva n . 84/587 - Identificazione e purezza degli additivi - Armonizzazione completa - Norme di controllo sanitario da applicarsi agli operatori - Mancanza di armonizzazione che lasci posto a provvedimenti nazionali a norma dell' art . 36 del trattato

    ( Trattato CEE, art . 36; direttiva del Consiglio n . 70/524, emendata )

    2 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Autorizzazione previa per l' importazione di alimenti zootecnici contenenti additivi

    ( Trattato CEE, art . 30 )

    3 . Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni - Additivi nell' alimentazione degli animali - Controllo per campione contemplato dalla direttiva n . 70/524 - Riscossione di una tassa per le spese di controllo - Compatibilità con la direttiva e con gli artt . 9 e 95 del trattato

    ( Trattato CEE, artt . 9 e 95; direttiva del Consiglio n . 70/524, emendata )

    Massima

    1 . La direttiva n . 70/524, relativa agli additivi nell' alimentazione degli animali, come emendata prima dell' adozione della direttiva n . 84/587, contemplava un' armonizzazione che escludeva la possibilità per gli Stati membri di valersi dell' art . 36 del trattato per imporre, in occasione dell' importazione da altri Stati membri di alimenti zootecnici contenenti additivi, provvedimenti nazionali destinati a garantire l' identificazione e la purezza degli additivi stessi . Essa non contemplava invece un' armonizzazione tale da privare gli Stati membri della possibilità di valersi dell' art . 36 per quanto riguarda le norme di controllo sanitario da applicarsi agli operatori .

    2 . L' art . 30 del trattato va interpretato nel senso che un provvedimento nazionale che sottoponga ad autorizzazione preventiva l' importazione di alimenti zootecnici contenenti degli additivi costituisce una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione ai sensi dell' art . 30 del trattato .

    3 . Una tassa annuale, imposta da uno Stato membro in modo identico agli importatori di alimenti contenenti additivi ed ai produttori nazionali delle stesse merci ed intesa a coprire le spese sostenute dallo Stato in occasione del controllo dei campioni prelevati a norma della direttiva n . 70/524, è compatibile con gli artt . 9 e 95 del trattato nonché con detta direttiva .

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