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Document 61986CJ0302

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Smercio dei prodotti - Disparità fra le legislazioni nazionali - Ostacoli per gli scambi intracomunitari - Ammissibilità - Presupposti - Necessità rispetto ad esigenze imperative del diritto comunitario - Tutela dell' ambiente

    ( Trattato CEE, art . 30 )

    2 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Sistema obbligatorio di resa degli imballi delle birre e delle bibite - Giustificazione - Tutela dell' ambiente - Ammissibilità - Obbligo di usare unicamente imballaggi autorizzati - Sproporzione - Inammissibilità

    ( Trattato CEE, art . 30 )

    Massima

    1 . In mancanza di una normativa comune sul commercio dei prodotti di cui trattasi, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità fra le normative nazionali devono essere accettati qualora una siffatta disciplina nazionale, che si applichi indistintamente alle merci nazionali ed a quelle importate, possa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative del diritto comunitario e proporzionata al fine perseguito, nel senso che esso costituisce il provvedimento che crea meno ostacoli per la libertà degli scambi . La tutela dell' ambiente, giacché costituisce uno scopo essenziale della Comunità, è una di dette esigenze .

    2 . L' obbligo imposto, da una normativa nazionale, ai produttori ed importatori, nel contesto di un sistema che autorizza lo smercio della birra e delle bibite unicamente in imballi che possano essere riutilizzati, di creare un sistema di consegna e di restituzione degli imballaggi vuoti dev' essere considerato necessario per conseguire gli scopi perseguiti in fatto di tutela dell' ambiente, di guisa che le limitazioni che ne derivano per la libera circolazione delle merci non appaiono sproporzionate .

    Viceversa l' obbligo per i produttori stranieri, vuoi di usare unicamente imballaggi che siano stati approvati dalle autorità nazionali, autorizzazione che può essere negata anche se il produttore è disposto a garantire la riutilizzazione degli imballaggi ritirati, vuoi di non vendere annualmente più di una certa quantità di bevande in imballaggi non autorizzati, va considerato sproporzionato e, quindi, inammissibile, giacchè il sistema di resa degli imballaggi non autorizzati, pur non garantendo, a differenza del sistema istituito per gli imballaggi autorizzati, una percentuale massima di riutilizzazione, è atto a tutelare l' ambiente, tanto più che le quantità di bevande che possono essere importate sono limitate, rispetto al consumo nazionale nel suo complesso, a causa dell' effetto restrittivo dell' esigenza della resa .

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