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Document 61986CJ0236

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1 . Ricorso d' annullamento - Ricorso proposto da un' impresa contro una decisione individuale CECA di cui essa non sia destinataria - Decisione che autorizzi l' attribuzione di vantaggi a dei concorrenti

( Trattato CECA, art . 33, 2° comma )

2 . Ricorso d' annullamento - Termine - Dies a quo - Atto non pubblicato né notificato al ricorrente - Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione - Obbligo di chiedere il testo completo dell' atto entro un termine ragionevole una volta che se ne sia conosciuta l' esistenza

( Trattato CECA, art . 33, 3° comma )

3 . CECA - Produzione - Regime di quote di produzione e di consegna per l' acciaio - Determinazione delle produzioni e delle quantità di riferimento in caso di concentrazione - Adeguamento - Attribuzione di riferimenti aggiuntivi onde incentivare la chiusura di un impianto - Assenza di legale fondamento nella decisione generale n . 3485/85

( Decisione generale n . 3485/85, art . 13 )

Massima

1 . Un' impresa è interessata, ai sensi dell' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, da una decisione individuale della Commissione che consenta l' attribuzione di vantaggi ad una o più altre imprese che sono con essa in concorrenza .

Nel contesto del regime di quote di produzione e di consegna per l' acciaio, l' impresa che produca una sola categoria di prodotti è interessata dalla decisione della Commissione che attribuisca, per quanto riguarda detta categoria, produzioni e quantità di riferimento aggiuntive ad un' impresa concorrente .

2 . In mancanza di pubblicazione o di notifica, spetta a colui che abbia conoscenza dell' esistenza di un atto che lo riguardi di chiederne il testo completo entro un termine ragionevole . In questo caso, il termine d' impugnazione decorre solo dal momento in cui il terzo interessato ha esatta conoscenza del contenuto e della motivazione dell' atto, in modo da potersi valere del diritto d' impugnazione .

3 . L' art . 13, n . 4, della decisione generale n . 3485/85 attribuisce alla Commissione, nelle ipotesi di concentrazione d' imprese, di separazione d' imprese concentrate o di creazione d' imprese indipendenti, il potere di procedere ai necessari adeguamenti delle produzioni e delle quantità di riferimento, cioè di modificare i risultati dei calcoli effettuati, per l' attribuzione, in dette ipotesi, dei nuovi riferimenti, secondo le norme fondamentali di cui ai nn . 1, 2 e 3 di detto articolo .

Cionondimeno, né la lettera di detta disposizione né la motivazione della decisione generale forniscono i criteri che consentano di stabilire in quali casi detti adeguamenti vadano considerati "necessari", di guisa che ci si deve rifare allo scopo del sistema di quote, che è quello di ripartire nel modo più equo possibile, sul complesso delle imprese, le limitazioni della produzione richieste dalla crisi siderurgica . Ne consegue che gli adeguamenti ai quali la Commissione può procedere a norma dell' art . 13, n . 4, possono essere considerati necessari solo se l' applicazione delle norme fondamentali porterebbe a risultati iniqui . Perciò l' attribuzione di riferimenti aggiuntivi come provvedimento per incentivare la chiusura di un impianto non trova giuridico fondamento nell' art . 13, n . 4 .

Orbene, benché la Commissione, nell' esercizio delle sue responsabilità di gestione della crisi del settore siderurgico, possa seguire una politica d' incentivazione della riorganizzazione, se del caso mediante l' attribuzione di riferimenti aggiuntivi come ricompensa per chiusure d' impianti che implichino riduzioni di capacità, essa non può farlo mediante decisioni individuali prive di fondamento giuridico nell' afferente decisione generale .

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