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Document 61986CJ0197

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Insegnamento nelle scuole professionali - Nozione - Insegnamento universitario - Esclusione

    ( Trattato CEE, art . 128; regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 7, n . 3 )

    2 . Trattato CEE - Campo d' applicazione ratione materiae - Aiuto attribuito agli studenti per il mantenimento e gli studi - Inapplicabilità delle disposizioni del trattato - Limiti - Spese di accesso all' insegnamento

    ( Trattato CEE, artt . 7 e 128 )

    3 . Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione - Attività lavorativa di durata limitata svolta in vista di studi universitari nello stesso settore - Inclusione - Vantaggi sociali - Attribuzione subordinata alla durata dell' attività lavorativa - Inammissibilità

    ( Trattato CEE, art . 48; regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 7, n . 2 )

    4 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Nozione - Aiuto attribuito per il mantenimento e gli studi in vista del proseguimento di studi universitari con scopo professionale - Inclusione - Limiti

    ( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 7, n . 2 )

    5 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei figli del lavoratore di accedere all' insegnamento dispensato nello stato ospitante - Figlio nato in un momento in cui i genitori non risiedevano più nello Stato ospitante - Esclusione

    ( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 12 )

    Massima

    1 . Gli studi universitari che preparino ad una qualifica per una professione, mestiere o posto specifico o attribuiscano la particolare idoneità ad esercitare tale professione, mestiere o attività, fanno parte della preparazione professionale . Le università non vanno tuttavia considerate "scuole professionali" ai sensi dell' art . 7, n . 3, del regolamento n . 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell' ambito della Comunità . La nozione di scuola professionale ai sensi di detta disposizione, infatti, non comprende tutti gli istituti di insegnamento in cui viene dispensata una determinata preparazione professionale . Essa si riferisce esclusivamente ad istituti che impartiscono solo un insegnamento vuoi alternato ad un' attività lavorativa, vuoi strettamente legato a questa, in particolare durante l' apprendistato . Ciò non vale per le università .

    2 . Benché le condizioni d' accesso alle preparazioni professionali, ivi compresi gli studi universitari in generale, rientrino nel campo d' applicazione del trattato ai sensi dell' art . 7 di questo, l' aiuto attribuito da uno Stato membro ai propri cittadini quando intraprendono studi del genere ne è tuttavia escluso, nello stato attuale di sviluppo del diritto comunitario, a meno che l' aiuto stesso abbia lo scopo di coprire le spese d' iscrizione od altre spese, in particolare scolastiche, necessarie per l' accesso all' insegnamento .

    3 . La nozione di lavoratore, ai sensi dell' art . 48 del trattato e del regolamento n . 1612/68, ha portata comunitaria . Va considerato un lavoratore chiunque svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di quelle talmente esigue da potersi considerare puramente marginali ed accessorie . La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona effettui, per un certo tempo, a favore di un' altra persona e sotto la direzione di questa, delle prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione . Il diritto comunitario non pone altre condizioni perché una persona possa essere considerata un lavoratore . Di conseguenza, gli Stati membri non possono subordinare unilateralmente l' attribuzione dei vantaggi sociali contemplati dall' art . 7, n . 2, di detto regolamento ad un determinato periodo di attività lavorativa .

    Il cittadino di uno Stato membro che costituisca un rapporto di lavoro in un altro Stato membro per un periodo di otto mesi, onde iniziarvi in seguito studi universitari, nello stesso settore lavorativo, e che non sarebbe stato assunto se non fosse già stato ammesso all' università, va quindi considerato un lavoratore ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 .

    4 . L' aiuto attribuito per il mantenimento e per gli studi in vista della prosecuzione di studi universitari sanzionati da una qualifica professionale, costituisce un vantaggio sociale spettante, a norma dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, al cittadino di un altro Stato membro che abbia intrapreso, nello Stato ospitante, dopo avervi svolto attività lavorative, studi in relazione, dato il loro oggetto, con l' attività lavorativa già svolta .

    Non se ne può tuttavia desumere che il cittadino di uno Stato membro abbia il diritto di ottenere una borsa di studio in quanto lavoratore, qualora sia assodato che egli lo è divenuto esclusivamente come conseguenza dell' ammissione all' università onde intraprendervi gli studi di cui trattasi . Il rapporto di lavoro, infatti, che è l' unico fondamento dei diritti derivanti dal regolamento n . 1612/68 in un caso del genere è solo un elemento accessorio rispetto agli studi che la borsa dovrebbe servire a finanziare .

    5 . L' art . 12 del regolamento n . 1612/68 dev' essere interpretato nel senso che esso attribuisce dei diritti in fatto di accesso all' insegnamento unicamente al figlio che abbia vissuto con i genitori o con uno di essi in uno Stato membro mentre almeno uno degli stessi vi risiedeva in qualità di lavoratore . Esso non può quindi attribuire dei diritti al figlio del lavoratore nato dopo che questi abbia cessato di lavorare e di risiedere nello Stato ospitante .

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