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Document 61986CJ0062

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Obbligo della Commissione di consentire l' accesso al fascicolo - Insussistenza

2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Esclusione degli elementi di prova non trasmessi all' impresa destinataria

3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comunicazione degli addebiti - Contenuto necessario

4. Concorrenza - Posizione dominante - Mercato rilevante - Mercati che ricomprendono tutti i prodotti idonei a soddisfare bisogni costanti e poco intercambiabili

(Trattato CEE, art. 86)

5. Concorrenza - Posizione dominante - Sussistenza - Detenzione di quote di mercato assai elevate - Indizio generalmente sufficiente

(Trattato CEE, art. 86)

6. Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Nozione

(Trattato CEE, art. 86)

7. Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Pratica di prezzi inferiori ai costi allo scopo di eliminare un concorrente

(Trattato CEE, art. 86)

8. Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Pratica di prezzi inferiori ai costi di produzione - Giustificazione - Allineamento ad un concorrente - Presupposti - Concorrente che attua una politica indipendente

(Trattato CEE, art. 86)

9. Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Conseguimento di informazioni sulle condizioni praticate ai concorrenti nell' ambito di un piano mirante all' eliminazione di questi ultimi

(Trattato CEE, art. 86)

10. Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Clausole di rifornimento esclusivo

(Trattato CEE, art. 86)

Massima

1. Il rispetto dei diritti della difesa nell' ambito della procedura di applicazione delle regole di concorrenza esige che l' impresa interessata sia stata posta in grado di far conoscere adeguatamente il proprio punto di vista sui documenti presi in considerazione dalla Commissione negli accertamenti effettuati ai fini della decisione. Tuttavia, non vi è alcuna norma che imponga alla Commissione l' obbligo di far conoscere alle parti interessate i propri fascicoli.

2. Nell' adottare una decisione che accerta una trasgressione delle regole di concorrenza commessa da un' impresa, la Commissione non può fondarsi su documenti che non siano stati trasmessi alla detta impresa nel corso del procedimento amministrativo che prelude all' adozione di tale decisione.

3. La comunicazione degli addebiti deve enunciare, in modo inequivocabile, i fatti sui quali la Commissione si fonda nonché la qualificazione che a tali fatti è assegnata.

4. Ai fini della valutazione della posizione, eventualmente dominante, di un' impresa su un determinato mercato, le possibilità di concorrenza vanno valutate nell' ambito del mercato comprendente tutti i prodotti che, avuto riguardo alle loro caratteristiche, siano particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non siano facilmente intercambiabili con altri prodotti.

5. Salvo circostanze eccezionali, quote di mercato assai elevate costituiscono di per sé la prova dell' esistenza di una posizione dominante. Tale è il caso di una quota di mercato pari al 50%.

6. La nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda il comportamento dell' impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza.

7. L' art. 86 del Trattato osta a che un' impresa dominante elimini un concorrente e rafforzi in tal modo la propria posizione, avvalendosi di mezzi diversi da quelli che sono propri di una concorrenza fondata sui meriti. Sotto tale profilo, nessuna concorrenza esercitata facendo leva sui prezzi può considerarsi legittima.

I prezzi inferiori alla media dei costi variabili (vale a dire quei prezzi che variano in funzione dei quantitativi prodotti) mediante i quali un' impresa dominante persegue l' obiettivo di eliminare un concorrente devono ritenersi illeciti. Poiché ogni vendita comporta per l' impresa dominante una perdita, ossia la totalità dei costi fissi (vale a dire quei costi che restano costanti a prescindere da quale sia l' entità dei quantitativi prodotti) e, almeno in parte, dei costi variabili relativi all' unità prodotta, la suddetta impresa non ha infatti alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti, per poter poi rialzare tali prezzi approfittando della situazione di monopolio.

D' altra parte, prezzi inferiori alla media dei costi totali, i quali comprendono i costi fissi e quelli variabili, ma superiori alla media dei costi variabili, sono da considerare illeciti allorché sono fissati nell' ambito di un disegno inteso ad eliminare un concorrente. Tali prezzi possono infatti estromettere dal mercato imprese le quali potrebbero essere altrettanto efficienti come l' impresa dominante, ma che, per via delle loro più modeste capacità finanziarie, sono incapaci di resistere alla concorrenza che viene esercitata nei loro confronti.

8. Un' impresa in posizione dominante non può giustificare vendite effettuate ad un prezzo inferiore ai costi di produzione appigliandosi alla necessità di allineare i propri prezzi a quelli di un altro fornitore, qualora sia certo che essa ha intrattenuto con quest' ultimo stretti contatti sulla politica da adottare in materia di prezzi.

9. Il conseguimento, da parte di un' impresa dominante presso imprese che essa intende acquisire come clienti, di ragguagli sulle condizioni praticate da un concorrente non può essere considerato alla stregua di un normale mezzo di concorrenza allorché inerisce ad un piano mirante all' elimimazione del concorrente medesimo.

10. Per un' impresa che si trovi in posizione dominante su un mercato, il fatto di vincolare gli acquirenti, sia pure a loro richiesta, con l' obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno presso l' impresa in questione costituisce sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato.

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