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Document 61984CJ0303

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 . STATI MEMBRI - OBBLIGHI - INADEMPIMENTO - GIUSTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 169 )

2 . RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITA EUROPEE - ACCERTAMENTO E MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - ISCRIZIONE A CREDITO DEL CONTO DELLA COMMISSIONE - ISCRIZIONE TARDIVA - OBBLIGO DI PAGARE INTERESSI DI MORA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2891/77 , ARTT . 10 E 11 )

Massima

1 . UNO STATO MEMBRO NON PUO SOTTRARSI ALLE CONSEGUENZE DELL ' INADEMPIMENTO ADDEBITATOGLI CON LA SOLA AMMISSIONE DELL ' INADEMPIMENTO STESSO .

2 . A NORMA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 2891/77 , INTERESSI DI MORA SONO DOVUTI PER ' OGNI RITARDO ' NELLE ISCRIZIONI , A CREDITO DEL CONTO DELLA COMMISSIONE , DELLE RISORSE PROPRIE IL CUI ACCERTAMENTO SPETTA AGLI STATI MEMBRI . NE CONSEGUE CHE , QUALUNQUE SIA LA RAGIONE PER CUI L ' ISCRIZIONE SUL CONTO DELLA COMMISSIONE E STATA EFFETTUATA CON RITARDO , GLI INTERESSI DI MORA SONO ESIGIBILI , SENZA CHE SIA NECESSARIO DISTINGUERE A SECONDA CHE TALE ISCRIZIONE TARDIVA RISULTI DALLA SCADENZA DELLA DATA ULTIMA FISSATA PER L ' ACCERTAMENTO DEI DIRITTI O DAL SUPERAMENTO DEL TERMINE STABILITO , PER DETTA ISCRIZIONE , DALL ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO DI CUI SOPRA .

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