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Document 61984CJ0103
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 . RICORSO PER INADEMPIMENTO - OGGETTO DELLA LITE - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL PARERE MOTIVATO - TERMINE IMPARTITO ALLO STATO MEMBRO - VENIR MENO ULTERIORE DELL ' INADEMPIMENTO - INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DELLA CAUSA - EVENTUALE RESPONSABILITA DELLO STATO MEMBRO
( TRATTATO CEE , ART . 169 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - NOZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - PROVVEDIMENTO CHE POSSA ESSERE CONSIDERATO UN AIUTO AI SENSI DELL ' ART . 92 DEL TRATTATO - POSSIBILITA CHE NON ESCLUDE L ' APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE
( TRATTATO CEE , ARTT . 30 E 92 )
4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - ART . 36 DEL TRATTATO - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - LIMITI - SCOPI ECONOMICI - ESCLUSIONE
( TRATTATO CEE , ART . 36 )
5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - SOVVENZIONI PER L ' ACQUISTO DI VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
1 . L ' OGGETTO DEL RICORSO PROPOSTO A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO E DETERMINATO DAL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE E , PURE NEL CASO IN CUI L ' INOSSERVANZA SIA STATA SANATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO A NORMA DEL 2* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , SUSSISTE L ' INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO . QUESTO INTERESSE PUO CONSISTERE NELLO STABILIRE IL FONDAMENTO DELL ' EVENTUALE RESPONSABILITA DELLO STATO MEMBRO A CAUSA DELL ' INADEMPIMENTO , IN PARTICOLARE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI AI QUALI QUESTA TRASGRESSIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO ABBIA RECATO DANNO .
2 . QUALSIASI NORMATIVA COMMERCIALE DEGLI STATI MEMBRI CHE POSSA OSTACOLARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IN ATTO O IN POTENZA , IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO VA CONSIDERATA UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE VIETATE DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO . UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE NON SI SOTTRAE A TALE DIVIETO PER IL SOLO FATTO CHE L ' OSTACOLO FRAPPOSTO ALL ' IMPORTAZIONE E DI POCO CONTO E CHE ESISTONO ALTRE POSSIBILITA DI SMERCIARE I PRODOTTI IMPORTATI .
3 . LE NORME DEL TRATTATO RELATIVE ALLE SOVVENZIONI NON POSSONO MAI SERVIRE AD ELU DERE LE NORME DELLO STESSO TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI . LE UNE E LE ALTRE PERSEGUONO LO STESSO SCOPO , CHE E QUELLO DI GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI FRA STATI MEMBRI IN UNA SITUAZIONE DI CONCORRENZA NORMALE . IL FATTO CHE UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE POSSA ESSERE EVENTUALMENTE CONSIDERATO UN AIUTO AI SENSI DELL ' ART . 92 NON COSTITUISCE QUINDI UN MOTIVO SUFFICIENTE PER SOTTRARLO AL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 30 .
4 . L ' ART . 36 DEL TRATTATO VA INTERPRETATO RESTRITTIVAMENTE , DI GUISA CHE LE ECCEZIONI DA ESSO ENUMERATE NON POSSONO ESSERE ESTESE A CASI DIVERSI DA QUELLI TASSATIVAMENTE CONTEMPLATI , E CONTEMPLA UNICAMENTE IPOTESI DI NATURA NON ECONOMICA .
5 . LA NORMA NAZIONALE LA QUALE ESIGA CHE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO , PER FRUIRE DI DETERMINATE SOVVENZIONI , ACQUISTINO VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE , DEV ' ESSERE CONSIDERATA , DATO CHE INCITA ALL ' ACQUISTO DI VEICOLI DI PRODUZIONE NAZIONALE , UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .