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Document 61984CJ0075
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ATTI CHE LE RIGUARDINO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE - DECISIONE D ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO - IMPRESA TERZA DELLA QUALE SIA STATO AMMESSO L ' INTERESSE LEGITTIMO A PRESENTARE OSSERVAZIONI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO D ' AZIONE
( TRATTATO CEE , ARTT . 85 , N . 3 , E 173 , 2* COMMA ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ART . 19 , N . 3 )
2 . CONCORRENZA - INTESE - NOTIFICA - DECISIONE D ' ESENZIONE - DOMANDA DI RINNOVO - NECESSITA DI UNA NUOVA NOTIFICA UFFICIALE - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 3 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ART . 8 , N . 2 )
3 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - SISTEMI ' SEMPLICI ' - MOLTIPLICAZIONE DI DETTI SISTEMI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA STESSA MERCE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - NECESSITA , IN OCCASIONE DELLA DOMANDA D ' ESENZIONE , DI ESAMINARE LE CONSEGUENZE EFFETTIVE DI DETTI SISTEMI PER LA SITUAZIONE DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO
( TRATTATO CEE , ART . 85 , NN . 1 E 3 )
4 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA MEDIANTE I PREZZI - COMPENSAZIONE CON LA CONCORRENZA MEDIANTE LA QUALITA DELLE PRESTAZIONI FORNITE AI CLIENTI
5 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - ESENZIONE - PRESUPPOSTI - CONSERVAZIONE DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA - FATTORI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 3 )
6 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - RIFIUTO SISTEMATICO DI AMMETTERE DEI DISTRIBUTORI IN POSSESSO DEI REQUISITI QUALITATIVI DEL SISTEMA - INAMMISSIBILITA - EFFETTI
7 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE - CRITERI DI VALUTAZIONE - ENTITA DELLA QUOTA DI MERCATO
8 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - ESENZIONE - RINNOVO - FATTORI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE - AUMENTO DEL GRADO DI CONCENTRAZIONE CHE INFLUISCE SULLA STRUTTURA CONCORRENZIALE DEL MERCATO DI CUI TRATTASI
( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 3 )
1 . CHI NON SIA DESTINATARIO DI UNA DECISIONE PUO PRETENDERE DI ESSERE RIGUARDATO AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO UNICAMENTE SE LA DECISIONE LO COLPISCE A CAUSA DI DETERMINATE QUALITA SUE PARTICOLARI O DI UNA SITUAZIONE DI FATTO CHE LO CONTRADDISTINGUA RISPETTO A CHIUNQUE ALTRO E , PER QUESTO MOTIVO , LO INDIVIDUI IN MODO ANALOGO AL DESTINATARIO .
NEL CONTESTO DELLA DECISIONE D ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO RELATIVA AD UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , L ' IMPRESA ALLA QUALE SIA STATO NEGATO L ' ACCESSO A DETTO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E DI CUI LA COMMISSIONE ABBIA AMMESSO L ' INTERESSE LEGITTIMO A PRESENTARE OSSERVAZIONI NEL PROCEDIMENTO D ' ESENZIONE , A NORMA DELL ' ART . 19 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 17 , DEV ' ESSERE CONSIDERATA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE RIGUARDATA DALLA DECISIONE D ' ESENZIONE .
2 . IL RINNOVO DELLA DECISIONE D ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO A FAVORE DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA CHE SIA STATO MODIFICATO PER RENDERLO MENO RESTRITTIVO DI PRIMA , NON PRESUPPONE UNA NUOVA NOTIFICA UFFICIALE DEL SISTEMA MODIFICATO , BENSI UNICAMENTE LA DOMANDA DI RINNOVO E LA COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE AL SISTEMA STESSO , ONDE CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI ADOTTARE UNA DECISIONE A NORMA DELL ' ART . 8 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 17 .
3 . BENCHE I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ' SEMPLICI ' POSSANO COSTITUIRE UN ASPETTO DELLA CONCORRENZA CONFORME ALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , LA RESTRIZIONE O L ' ELIMINAZIONE DELLA CONCORRENZA PUO TUTTAVIA PRODURSI QUALORA L ' ESISTENZA DI UN CERTO NUMERO DI SIFFATTI SISTEMI NON LASCI POSTO AD ALTRE FORME DI DISTRIBUZIONE IMPERNIATE SU UNA POLITICA CONCORRENZIALE DI NATURA DIVERSA O SI RISOLVA NELLA RIGIDITA DELLA STRUTTURA DEI PREZZI NON COMPENSATA DA ALTRI FATTORI CONCORRENZIALI FRA ARTICOLI DELLA STESSA MARCA E DALL ' ESISTENZA DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA TRA MARCHE DIVERSE . DI CONSEGUENZA , L ' ESISTENZA DI UN GRAN NUMERO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA PER UNA DETERMINATA MERCE NON CONSENTE , DI PER SE , DI CONCLUDERE CHE LA CONCORRENZA SIA RISTRETTA O ALTERATA . L ' ESISTENZA DI QUESTI SISTEMI NON E NEMMENO DETER MINANTE PER LA CONCESSIONE O PER IL RIFIUTO DELL ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO , IN QUANTO IL SOLO ASPETTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE SOTTO QUESTO PROFILO SONO LE RIPERCUSSIONI EFFETTIVE DELL ' ESISTENZA DI SIFFATTI SISTEMI SULLA SITUAZIONE CONCORRENZIALE .
4 . UNA CERTA LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA MEDIANTE I PREZZI DEVE CONSIDERARSI INERENTE A QUALSIASI SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , DATO CHE I PREZZI PRATICATI DAI COMMERCIANTI SPECIALIZZATI RESTANO NECESSARIAMENTE ENTRO UN BIDENTE MOLTO MENO AMPIO DI QUELLO CHE CI SI POTREBBE ASPETTARE NELL ' IPOTESI DI CONCORRENZA TRA COMMERCIANTI SPECIALIZZATI E COMMERCIANTI NON SPECIALIZZATI . QUESTA LIMITAZIONE E COMPENSATA DALLA CONCORRENZA MEDIANTE LA QUALITA DELLE PRESTAZIONI FORNITE AI CLIENTI , CHE NON SAREBBE NORMALMENTE POSSIBILE SE NON VI FOSSE UN MARGINE DI UTILE ADEGUATO CHE CONSENTISSE DI SOPPORTARE LE MAGGIORI SPESE CAUSATE DA QUESTE PRESTAZIONI .
5 . I POTERI ATTRIBUITI ALLA COMMISSIONE DALL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO DIMOSTRANO CHE LE ESIGENZE INERENTI ALLA CONSERVAZIONE DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA POSSONO ESSERE CONCILIATE CON LA SALVAGUARDIA DI SCOPI DI NATURA DIVERSA E CHE , A QUESTO SCOPO , TALUNE RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA SONO AMMISSIBILI QUALORA SIANO INDISPENSABILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTI SCOPI E NON SI RISOLVANO NELL ' ELIMINARE LA CONCORRENZA IN UNA PARTE SOSTANZIALE DEL MERCATO COMUNE . SIFFATTA ELIMINAZIONE NON PUO AVVENIRE NEL CASO IN CUI SUL MERCATO COESISTANO PIU FORME DI DISTRIBUZIONE IMPERNIATE CIASCUNA SU UNA POLITICA CONCORRENZIALE DI NATURA DIVERSA .
6 . NEL CONTESTO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , IL RIFIUTO DEL PRODUTTORE DI AMMETTERE DEI DISTRIBUTORI IN POSSESSO DEI REQUISITI QUALITATIVI DEL SISTEMA DEV ' ESSERE CONSIDERATO ILLECITO . L ' ESISTENZA DI CASI SPORADICI DI RIFIUTO , NON COSTITUENDO UNA SISTEMATICA ILLECITA APPLICAZIONE DEL SISTEMA , NON BASTA PER OBBLIGARE LA COMMISSIONE A REVOCARE L ' ESENZIONE GIA CONCESSA O RINUNZIARE AL RINNOVO DELL ' ESENZIONE STESSA .
7 . BENCHE LA QUOTA DI MERCATO DETENUTA DALL ' IMPRESA NON COSTITUISCA NECESSARIAMENTE IL SOLO CRITERIO PER L ' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE , SI PUO TUTTAVIA RITENERE CHE , SALVO CIRCOSTANZE PARTICOLARI , QUOTE DI MERCATO INFERIORI AL 10% , IN UN MERCATO DI MERCI ALTAMENTE TECNICHE MA FACILMENTE INTERCAMBIABILI A PARERE DELLA GRANDE MAGGIORANZA DEGLI ACQUIRENTI , ESCLUDANO L ' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE .
8 . IN OCCASIONE DELL ' ESAME DELLA DOMANDA DI RINNOVO DI UN ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO , ESENZIONE RELATIVA AD UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , L ' AUMENTO DEL GRADO DI CONCENTRAZIONE SUL MERCATO E UN ASPETTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE QUALORA DETTO AUMENTO INCIDA SULLA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO DI CUI TRATTASI . QUESTO EFFETTO NON SI HA SEMPRE QUANDO IL MOVIMENTO DI CONCENTRAZIONE AVVIENE NELLA FASE DELLA PRODUZIONE , MENTRE GLI ACCORDI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELL ' ESENZIONE RIGUARDANO LA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI . L ' INCIDENZA SULLA STRUTTURA CONCORRENZIALE PUO TUTTAVIA AVERSI , IN PARTICOLARE SE IL MOVIMENTO DI CONCENTRAZIONE CONTRIBUISCE AD ELIMINARE LA CONCORRENZA MEDIANTE I PREZZI O A SOPPRIMERE ALTRI CANALI DI DISTRIBUZIONE .