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Document 61982CJ0205

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - LATTE E LATTICINI - AIUTI AL LATTE MAGRO IN POLVERE - LATTE MAGRO IN POLVERE - NOZIONE

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 986/68 , ART . 1 )

    2 . STATI MEMBRI - OBBLIGHI - ADEMPIMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO - APPLICAZIONE DELLE NORME DI FORMA E SOSTANZIALI DEL DIRITTO NAZIONALE - PRESUPPOSTI

    ( TRATTATO CEE , ART . 5 )

    3 . COMUNITA EUROPEE - RISORSE PROPRIE - AIUTI COMUNITARI INDEBITAMENTE VERSATI - RIPETIZIONE - LITI - APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE - PRESUPPOSTI E LIMITI

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 729/70 , ART . 8 , N . 1 )

    4 . COMUNITA EUROPEE - RISORSE PROPRIE - AIUTI COMUNITARI INDEBITAMENTE VERSATI - RIPETIZIONE - LIMITI - APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE - PORTATA - ONERE DELLA PROVA

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 729/70 , ART . 8 , N . 1 )

    5 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - LATTE E LATTICINI - AIUTI AL LATTE MAGRO IN POLVERE - CONTROLLO DI CONFORMITA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - OBBLIGO DELLE AUTORITA NAZIONALI - PORTATA - INADEMPIMENTI - CONSEGUENZE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE

    ( TRATTATO CEE , ART . 5 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 729/70 , ART . 8 ; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 990/72 , ART . 10 )

    Massima

    1 . LA MERCE COSTITUITA DA UN MISCUGLIO , ESSICCATO MEDIANTE NEBULIZZAZIONE , DI LATTE MAGRO E DI POLVERE COMPOSTA DA SIERO DI LATTE , CASEINATI DI SODIO E LATTOSIO NON E LATTE MAGRO IN POLVERE AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI AIUTI PER IL LATTE MAGRO IN POLVERE ED IN PARTICOLARE DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 986/68 , NEMMENO SE LA SUA COMPOSIZIONE E IDENTICA A QUELLA DEL LATTE MAGRO IN POLVERE CHE DERIVA DIRETTAMENTE DALLA MUNGITURA DELLE VACCHE .

    2 . CONFORMEMENTE AI PRINCIPI GENERALI SU CUI SI BASA IL SISTEMA ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA E CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI FRA LA COMUNITA E GLI STATI MEMBRI , SPETTA A QUESTI , IN FORZA DELL ' ART . 5 DEL TRATTATO , GARANTIRE NEL LORO TERRITORIO L ' ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA , SOPRATTUTTO NELL ' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE . QUALORA IL DIRITTO COMUNITARIO , IVI COMPRESI I PRINCIPI GENERALI DELLO STESSO , NON CONTENGA IN PROPOSITO NORME COMUNI , LE AUTORITA NAZIONALI , PER ATTUARE LA NORMATIVA COMUNITARIA , AGISCONO APPLICANDO I CRITERI DI FORMA E DI SOSTANZA DEL LORO DIRITTO NAZIONALE , E RESTA INTESO CHE TALE PRINCIPIO VA CONTEMPERATO CON L ' ESIGENZA DI UNIFORME APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , ONDE EVITARE DISPARITA DI TRATTAMENTO FRA GLI OPERATORI ECONOMICI .

    3 . LA RIPETIZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA NAZIONALI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE COME AIUTI IN FORZA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA AVVIENE , NELLO STADIO ATTUALE DI SVILUPPO DEL DIRITTO CO MUNITARIO , SECONDO LE NORME E LE MODALITA STABILITE DALLA NORMATIVA NAZIONALE , FATTI SALVI I LIMITI POSTI DAL DIRITTO COMUNITARIO NEL SENSO CHE LE MODALITA CONTEMPLATE DAL DIRITTO NAZIONALE NON POSSONO RISOLVERSI NEL RENDERE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE L ' ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E CHE L ' APPLICAZIONE DELLE NORME NAZIONALI DEVE AVVENIRE IN MODO NON DISCRIMINATORIO RISPETTO AI PROCEDIMENTI INTESI ALLA DEFINIZIONE DELLE LITI DELLO STESSO TIPO , MA PURAMENTE NAZIONALI .

    IL DIRITTO COMUNITARIO NON OSTA A CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE PRENDA IN CONSIDERAZIONE , PER ESCLUDERE LA RIPETIZIONE DI AIUTI INDEBITAMENTE VERSATI , CRITERI DEL TIPO DELLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO , DEL MANCATO ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA , DELLA PRESCRIZIONE O DEL FATTO CHE L ' AMMINISTRAZIONE SAPESSE DI CONCEDERE INDEBITAMENTE GLI AIUTI DI CUI TRATTASI O LO IGNORASSE PER COLPA GRAVE , PURCHE LE MODALITA PREVISTE SIANO LE STESSE CHE PER IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PRETTAMENTE NAZIONALI E L ' INTERESSE DELLA COMUNITA SIA PIENAMENTE PRESO IN CONSIDERAZIONE .

    4 . FACENDO RINVIO AL DIRITTO NAZIONALE PER QUANTO RIGUARDA LA RIPETIZIONE DI AIUTI INDEBITAMENTE VERSATI , L ' ART . 8 . N . 1 DEL REGOLAMENTO N . 729/70 NON FA ALCUNA DISTINZIONE FRA I PRESUPPOSTI SOSTANZIALI DELLA RIPETIZIONE E LE NORME PROCEDURALI E FORMALI DA SEGUIRE . GLI UNI E LE ALTRE , IVI COMPRESO L ' ONERE DELLA PROVA , SONO PERTANTO STABILITI DAL DIRITTO NAZIONALE , FATTI SALVI I LIMITI CHE DERIVINO DAL DIRITTO COMUNITARIO IN PROPOSITO .

    5 . GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI AD ACCERTARE MEDIANTE ADEGUATI CONTROLLI LA CONFORMITA DEL LATTE MAGRO IN POLVERE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA , ONDE GARANTIRE CHE GLI AIUTI COMUNITARI NON VENGANO VERSATI PER PRODOTTI CHE NON DEVONO FRUIRNE . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE , TENUTO CONTO IN PARTICOLARE DELLE CIRCOSTANZE E DEI METODI TECNICI DISPONIBILI , QUALI SIANO I CONTROLLI ALL ' UOPO NECESSARI .

    SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE IL VALUTARE LE CONSEGUENZE DELL ' EVENTUALE INOSSERVANZA DI QUEST ' OBBLIGO ALLA LUCE DEL DIRITTO NAZIONALE .

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