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Document 61981CJ0106
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 . RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - PRESUPPOSTI - ATTO NORMATIVO IMPLICANTE DELLE SCELTE DI POLITICA ECONOMICA - TRASGRESSIONE GRAVE DI UNA NORMA SUPERIORE
( TRATTATO CEE , ART . 215 , 2* COMMA )
2 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - MOTIVAZIONE - OGGETTO - ESERCIZIO DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE DI LEGITTIMITA - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DELLA COMUNITA A CAUSA DI INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ART . 173 )
3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CARNI OVINE E CAPRINE - PREMIO VARIABILE DI MACELLAZIONE - IMPORTO EQUIVALENTE RISCOSSO ALL ' ATTO DELL ' ESPORTAZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO ( ' CLAW-BACK ' ) - OGGETTO - NATURA DI TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE - INSUSSISTENZA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1837/80 , ART . 9 , N . 3 )
4 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI - NOZIONE - DIVERSIFICAZIONE DEI METODI D ' INTERVENTO A SECONDA DELLE REGIONI DELLA COMUNITA - CARATTERE NON DISCRIMINATORIO
( TRATTATO CEE , ART . 40 , N . 3 )
5 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - SCOPI - STABILIZZAZIONE DEI MERCATI - NOZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 39 )
1 . LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA PER ATTI NORMATIVI IMPLICANTI DELLE SCELTE DI POLITICA ECONOMICA PUO SUSSISTERE SOLO IN CASO DI TRASGRESSIONE GRAVE DI UNA NORMA SUPERIORE CHE TUTELA I SINGOLI . IN UN CONTESTO DI NORME COMUNITARIE CARATTERIZZATO DALL ' ESERCIZIO DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE , INDISPENSABILE PER L ' ATTUAZIONE PRATICA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA PUO SUSSISTERE SOLO IN VIA ECCEZIONALE , QUALORA L ' ISTITUZIONE ABBIA ECCEDUTO , IN MODO PATENTE E GRAVE , DAI LIMITI IMPOSTI ALL ' ESERCIZIO DEI SUOI POTERI .
2 . SOTTO IL PROFILO DEL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI , LA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI HA LO SCOPO DI CONSENTIRE ALLA CORTE DI ESERCITARE IL SINDACATO DI LEGITTIMITA NELL ' AMBITO DELL ' ART . 173 A FAVORE DEGLI AMMINISTRATI CHE , A NORMA DEL TRATTATO , SONO LEGITTIMATI A VALERSENE . VICEVERSA , L ' EVENTUALE INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE DI UN REGOLAMENTO NON DA LUOGO A RESPONSABILITA DELLA COMUNITA .
3 . L ' IMPORTO RISCOSSO IN FORZA DELL ' ART . 9 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 1837/80 , ALL ' ATTO DELLE ESPORTAZIONI DI OVINI , DA UNO STATO MEMBRO I CUI PRODUTTORI FRUISCONO DEL PREMIO VARIABILE DI MACELLAZIONE , IN UN ALTRO STATO MEMBRO IN CUI DETTO PREMIO NON VIENE CORRISPOSTO , E , IN LINEA DI PRINCIPIO , INDISSOCIABILE DAL REGIME D ' INTERVENTO COSTITUITO DAL VERSAMENTO DI DETTO PREMIO NELLE REGIONI DELLA COMUNITA IN CUI NON SI EFFETTUA L ' ACQUISTO DA PARTE DEGLI ENTI D ' INTERVENTO . QUESTA RISCOSSIONE NON COSTITUISCE QUINDI UNA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DO GANALE , MA HA , IN REALTA , LO SCOPO DI COMPENSARE ESATTAMENTE GLI EFFETTI DEL PREMIO DI MACELLAZIONE E DI CONSENTIRE COSI AI PRODOTTI , PROVENIENTI DAGLI STATI O DALLE REGIONI IN CUI DETTO PREMIO E CONCESSO , DI VENIRE ESPORTATI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI SENZA PERTURBARE I LORO MERCATI .
4 . UNA DISPARITA DI TRATTAMENTO NON PUO ESSERE CONSIDERATA UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA DALL ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO , A MENO CHE SI RIVELI ARBITRARIA , CIOE PRIVA DI ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE E NON FONDATA SU CRITERI DI NATURA OBIETTIVA .
TENUTO CONTO DEL POTERE DISCREZIONALE DI CUI DISPONE IL CONSIGLIO PER LA MESSA IN ATTO DI UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI IN VIA DI EVOLUZIONE E TENUTO CONTO DELLE RESPONSABILITA CHE GLI SONO ATTRIBUITE DAGLI ARTT . 39 E 40 DEL TRATTATO PER ADOTTARE I MEZZI CHE GLI PAIONO PIU IDONEI PER GARANTIRE LA REALIZZAZIONE GRADUALE DI UN MERCATO UNICO , LA DIVERSIFICAZIONE DEI METODI D ' INTERVENTO A SECONDA DELLE REGIONI DELLA COMUNITA E LE SUE CONSEGUENZE NON COSTITUISCONO UNA DISCRIMINAZIONE .
5 . BENCHE L ' ART . 39 DEL TRATTATO PRESCRIVA , IN PARTICOLARE , LA STABILIZZAZIONE DEI MERCATI COME SCOPO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , TUTTAVIA QUESTA NOZIONE DI STABILIZZAZIONE NON PUO RICOMPRENDERE IL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLE SITUAZIONI ACQUISITE NELLA PRECEDENTE SITUAZIONE DEL MERCATO .