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Document 61979CJ0044
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - VINO - DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1162/76 - APPLICAZIONE NEL TEMPO
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1162/76 , ART . 2 , N . 1 , EMENDATO DAL REGOLAMENTO N . 2776/78 )
2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - VINO - DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI - PORTATA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1162/76 , ART . 2 , N . 1 )
3 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - VALIDITA - LESIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI - VALUTAZIONE ALLA LUCE DEL SOLO DIRITTO COMUNITARIO - DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO - DIRITTI FONDAMENTALI - OSSERVANZA GARANTITA DALLA CORTE - NORME DI RIFERIMENTO - COSTITUZIONE DEGLI STATI MEMBRI - ISTRUMENTI INTERNAZIONALI
4 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO - DIRITTI FONDAMENTALI - DIRITTO DI PROPRIETA - OSSERVANZA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO
5 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO - DIRITTI FONDAMENTALI - DIRITTO DI PROPRIETA - OSSERVANZA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO - LIMITI - RESTRIZIONI DI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI
6 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - VINO - DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI - CARATTERE TEMPORANEO - SCOPI D ' INTERESSE GENERALE - LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA - INSUSSISTENZA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1162/76 , ART . 2 , N . 1 )
7 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO - DIRITTI FONDAMENTALI - LIBERO ESERCIZIO DELLE ATTIVITA PROFESSIONALI - OSSERVANZA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO - LIMITI - FUNZIONE SOCIALE DELLE ATTIVITA TUTELATE
1 . COL DISPORRE CHE GLI STATI MEMBRI NON CONCEDANO PIU AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI ' DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO ' , L ' ART . 2 , N . 1 , 2* COMMA , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1162/76 , RECANTE PROVVEDIMENTI INTESI AD ADEGUARE IL POTENZIALE VITICOLO ALLE ESIGENZE DEL MERCATO , EMENDATO DAL REGOLAMENTO N . 2776/78 , ESCLUDE LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DAL MOMENTO IN CUI LA DOMANDA E STATA PRESENTATA E MANIFESTA L ' INTENZIONE DI GARANTIRE AL REGOLAMENTO EFFETTO IMMEDIATO .
IL REGOLAMENTO N . 1162/76 VA QUINDI INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL SUO ART . 2 , N . 1 , SI APPLICA ANCHE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI PRESENTATE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE .
2 . L ' ART . 2 , N . 1 , DEL SUDDETTO REGOLAMENTO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL DIVIETO DI CONCEDERE AUTORIZZAZIONI DI NUOVI IMPIANTI , IVI SANCITO , VALE - A PRESCINDERE DALLE ECCEZIONI CONTEMPLATE DALL ' ART . 2 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO - IN ASSOLUTO , CIOE , IN PARTICOLARE , INDIPENDENTEMENTE DALLA QUESTIONE DELL ' IDONEITA DEL TERRENO , DISCIPLINATA DAL PAR 1 , 1* COMMA , 2 FRASE , E 2* COMMA , DELLA LEGGE TEDESCA RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO ( WEINWIRTSCHAFTSGESETZ ).
3 . LA QUESTIONE DELL ' EVENTUALE LESIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DA PARTE DI UN ATTO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITA PUO ESSERE VALUTATA UNICAMENTE NELL ' AMBITO DELLO STESSO DIRITTO COMUNITARIO . IL RICHIAMO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE SPECIALE , PROPRIO DELLA LEGISLAZIONE O DELL ' ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DI UNO STATO MEMBRO DETERMINATO , DATO CHE MENOMEREBBE L ' UNITA SOSTANZIALE E L ' EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO , INCRINEREBBE INEVITABILMENTE L ' UNITA DEL MERCATO COMUNE E COMPROMETTEREBBE LA COESIONE DELLA COMUNITA .
I DIRITTI FONDAMENTALI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DI CUI LA CORTE GARANTISCE L ' OSSERVANZA . NEL GARANTIRE LA TUTELA DI TALI DIRITTI , ESSA E TENUTA AD INFORMARSI ALLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI AGLI STATI MEMBRI , DI GUISA CHE NON POSSONO ESSERE AMMESSI NELLA COMUNITA PROVVEDIMENTI INCOMPATIBILI COI DIRITTI FONDAMENTALI RICONOSCIUTI DALLE COSTITUZIONI DI DETTI STATI . GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI CONCERNENTI LA TUTELA DEI DIRITTI DELL ' UOMO , CUI GLI STATI MEMBRI HANNO COLLABORATO O ADERITO , POSSONO DEL PARI FORNIRE INDICAZIONI DI CUI SI DEVE TENER CONTO NELL ' AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO .
STANDO COSI LE COSE , I DUBBI MANIFESTATI DA UN GIUDICE NAZIONALE CIRCA LA COMPATIBILITA DI UN ATTO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITA CON LE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI , DUBBI FORMULATI CON RIFERIMENTO AL DIRITTO COSTITUZIONALE NAZIONALE , VANNO INTESI COME VERTENTI SULLA VALIDITA DI TALE ATTO ALLA LUCE DEL DIRITTO COMUNITARIO .
4 . NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , IL DIRITTO DI PROPRIETA E TUTELATO IN MODO CONFORME AI PRINCIPI COMUNI ALLE COSTITUZIONI DEGLI STATI MEMBRI , PRINCIPI CHE SI RITROVANO DEL PARI NEL PRIMO PROTOCOLLO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO .
5 . TENUTO CONTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI COMUNI AGLI STATI MEMBRI , DELLE PRATICHE LEGISLATIVE COSTANTI E DELL ' ART . 1 DEL PRIMO PROTOCOLLO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO , IL FATTO CHE UN ATTO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITA RECHI RESTRIZIONI PER L ' IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI NON PUO ESSERE CONSIDERATO INCOMPATIBILE , IN LINEA DI PRINCIPIO , COL RISPETTO DOVUTO AL DIRITTO DI PROPRIETA . OCCORRE TUTTAVIA CHE TALI RESTRIZIONI PERSEGUANO EFFETTIVAMENTE SCOPI DI INTERESSE GENERALE PROPRI DELLA COMUNITA E NON COSTITUISCANO , RISPETTO ALLO SCOPO PERSEGUITO , UN INTERVENTO SPROPORZIONATO E INACCETTABILE NELLE PREROGATIVE DEL PROPRIETARIO , TALI DA LEDERE LA SOSTANZA STESSA DEL DIRITTO DI PROPRIETA .
6 . IL DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI DI VITI , DIVIETO STABILITO , PER UN PERIODO LIMITATO , DAL REGOLAMENTO N . 1162/76 , E GIUSTIFICATO DAGLI SCOPI DI INTERESSE GENERALE PERSEGUITI DALLA COMUNITA E CHE CONSISTONO NELLA RIDUZIONE , A BREVE TERMINE , DELLE ECCEDENZE PRODUTTIVE E NELLA PREPARAZIONE , A SCADENZA PIU LONTANA , DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA VITICOLTURA EUROPEA . ESSA NON LEDE QUINDI LA SOSTANZA DEL DIRITTO DI PROPRIETA .
7 . AL PARI DEL DIRITTO DI PROPRIETA , IL DIRITTO AL LIBERO ESERCIZIO DELLE ATTIVITA PROFESSIONALI , BEN LUNGI DAL COSTITUIRE UNA PREROGATIVA ASSOLUTA , VA CONSIDERATO ALLA LUCE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLE ATTIVITA TUTELATE .
IN PARTICOLARE , QUANDO SI TRATTA DEL DIVIETO , AD OPERA DI UN ATTO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITA , DELL ' IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI , VA RILEVATO CHE UN PROVVEDIMENTO DEL GENERE NON INCIDE IN ALCUN MODO SULL ' ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI VITICOLTORE NE SUL LIBERO ESERCIZIO DI TALE PROFESSIONE SUI TERRENI GIA DESTINATI ALLA VITICOLTURA . PER QUANTO RIGUARDA I NUOVI IMPIANTI , L ' EVENTUALE RESTRIZIONE DEL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI VITICOLTORE COINCIDEREBBE CON LA RESTRIZIONE STABILITA PER L ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA .