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Document 61979CJ0036

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI - VALUTAZIONE DEI FATTI DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 177 )

2 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - RIVALUTAZIONE DI UNA MONETA NAZIONALE - COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO DEI PRODUTTORI AGRICOLI - ATTRIBUZIONE DI AIUTI DIRETTI DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO - BENEFICIARI - SELEZIONE IN FUNZIONE DELL ' INCIDENZA DELLA RIVALUTAZIONE - DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI DELLA COMMUNITA - INSUSSISTENZA

( TRATTATO CEE , ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , ART . 1 )

3 AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - RIVALUTAZIONE DI UNA MONETA NAZIONALE - COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO DEI PRODUTTORI AGRICOLI - ATTRIBUZIONE DI AIUTI DIRETTI DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO - BENEFICIARI - ESCLUSIONE DEGLI INGRASSATORI INDUSTRIALI DI ANIMALI - AMMISSIBILITA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , ART . 1 )

Massima

1 . NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , LA CORTE NON PUO RISOLVERE UNA VERTENZA RELATIVA AD UNA SITUAZIONE DI FATTO . UNA VERTENZA DEL GENERE , COME DEL RESTO QUALSIASI ALTRA VALUTAZIONE DEI FATTI DELLA CAUSA , RIENTRA NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE .

2 . DALLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , RELATIVO ALLE MISURE DA ADOTTARE NEL SETTORE AGRICOLO IN SEGUITO ALLA RIVALUTAZIONE DEL DEUTSCHE MARK , SI DESUME CHE GLI AIUTI DIRETTI AI PRODUTTORI AGRICOLI TEDESCHI IVI CONTEMPLATI SI COLLOCANO NELLA PROSPETTIVA DI CONSIDERAZIONI D ' ORDINE SOCIALE CHE CORRISPONDONO ALL ' ESIGENZA , RICONOSCIUTA DALL ' ART . 39 , N . 2 , LETT . A ), DEL TRATTATO CEE , DI TENER CONTO DEL CARATTERE PARTICOLARE DELL ' ATTIVITA AGRICOLA CHE SCATURISCE DALLA STRUTTURA SOCIALE DELL ' AGRICOLTURA . QUESTO CARATTERE GIUSTIFICA IL FATTO CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA TENGA CONTO , PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI INTESI A COMPENSARE GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE , IN PRIMO LUOGO DEI SETTORI DELL ' ECONOMIA AGRICOLA NEI QUALI LE PERDITE DI REDDITO CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE RISULTAVANO PIU IMMEDIATE , CIOE I SETTORI CARATTERIZZATI DALLO SFRUTTAMENTO DEL SUOLO . TALE PREFERENZA NON E ARBITRARIA , QUINDI NON PUO CONSIDERARSI UNA DISCRIMINAZIONE TRA PRODUTTORI VIETATA DALL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO .

3 . NE IL TRATTATO CEE , NE L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , NE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 21 GENNAIO 1974 , NOTIFICATA ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E CON CUI IL CONSIGLIO HA PROROGATO E MODIFICATO IL N . 3 DELL ' ART . 1 , DI DETTO REGOLAMENTO , HANNO VIETATO A DETTO STATO MEMBRO DI ESCLUDERE DAL BENEFICIO DEGLI AIUTI DI CUI A DETTO REGOLAMENTO GLI INGRASSATORI INDUSTRIALI DI VITELLI .

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