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Document 61978CJ0265
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 . COMUNITA EUROPEE - RISORSE PROPRIE - SISTEMA - PRINCIPI - PARITA DI TRATTAMENTO
( TRATTATO CEE , ART . 201 ; DECISIONE DEL CONSIGLIO 21 APRILE 1970 )
2 . COMUNITA EUROPEE - RISORSE PROPRIE - RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE INDEBITAMENTE ATTRIBUITE - RIPETIZIONE - LITI - COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI - PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 5 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 729/70 , ART . 8 )
3 . COMUNITA EUROPEE - RISORSE PROPRIE - RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE INDEBITAMENTE ATTRIBUITE - RIPETIZIONE - APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE - PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO - OPPONIBILITA - PRESUPPOSTI
( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1957/69 , ART . 6 , N . 5 )
1 . IL SISTEMA DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL TRATTATO CEE E INFORMATO AL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA IN BASE AL QUALE SITUAZIONI SIMILI NON POSSONO ESSERE TRATTATE IN MODO DIVERSO , A MENO CHE LA DIVERSITA DI TRATTAMENTO NON SIA OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA .
NE CONSEGUE CHE I TRIBUTI CHE ALIMENTANO IL BILANCIO COMUNITARIO E I VANTAGGI FINANZIARI A CARICO DI TALE BILANCIO DEBBONO ESSERE DISCIPLINATI ED APPLICATI IN MODO DA GRAVARE UNIFORMEMENTE O DA AVVANTAGGIARE IN MODO UNIFORME TUTTI COLORO CHE SI TROVANO NELLA SITUAZIONE STABILITA DALLA NORMATIVA COMUNITARIA PER ESSERNE COLPITI O PER FRUIRNE .
2 . LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI PERCEPITI PER CONTO DELLA COMUNITA RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI E VANNO DA QUESTI RISOLTE A NORMA DEL LORO DIRITTO NAZIONALE , OVE IL DIRITTO COMUNITARIO NON ABBIA DISPOSTO IN MATERIA . IN TALE AMBITO , E COMPITO DEI GIUDICI DEGLI STATI MEMBRI GARANTIRE , APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE ENUNCIATO DALL ' ART . 5 DEL TRATTATO CEE , LA TUTELA GIURISDIZIONALE DERIVANTE DALL ' EFFICACIA DIRETTA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE , SIA QUANDO ESSE IMPONGONO OBBLIGHI AI SINGOLI , SIA QUANDO ATTRIBUISCONO LORO DEI DIRITTI . SPETTA QUINDI ALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO DI CIASCUNO STATO MEMBRO IL DESIGNARE I GIUDICI COMPETENTI E LO STABILIRE LE MODALITA PROCEDURALI DELLE AZIONI GIUDIZIALI INTESE A GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI SPETTANTI AI SINGOLI IN FORZA DELLE NORME COMUNITARIE AVENTI EFFICACIA DIRETTA , MODALITA CHE NON POSSONO NATURALMENTE ESSERE MENO FAVOREVOLI DI QUELLE RELATIVE AD ANALOGHE AZIONI DEL SISTEMA PROCESSUALE NAZIONALE , NE , IN ALCUN CASO , POSSONO ESSERE STRUTTURATE IN MODO DA RENDERE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE L ' ESERCIZIO DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE .
QUESTE CONSIDERAZIONI VALGONO TANTO NEL CASO DI RINVIO ESPRESSO ALLE NORME NAZIONALI , QUALE QUELLO DI CUI ALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 729/70 , QUANTO NEL CASO DEL RINVIO IMPLICITO ALLE STESSE NORME .
3 . IL DIRITTO COMUNITARIO , NEL SUO STATO ATTUALE , ED IN PARTICOLARE L ' ART . 6 N . 5 , DEL REGOLAMENTO N . 1957/69 , NON OSTA , NELLE CONTROVERSIE TENDENTI AL RECUPERO DA PARTE DELLE AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI DI IMPORTI VERSATI INDEBITAMENTE AD OPERATORI ECONOMICI A TITOLO DI RESTITUZIONE ALL ' ESPORTAZIONE , ALL ' APPLICAZIONE DI UN PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO , TRATTO DALL ' ORDINAMENTO NAZIONALE , IN BASE AL QUALE BENEFICI FINANZIARI CONCESSI PER ERRORE DALL ' AUTORITA PUBBLICA NON POSSONO ESSERE RECUPERATI SE L ' ERRORE COMMESSO NON E DOVUTO AD INFORMAZIONI INESATTE FORNITE DAL BENEFICIARIO O SE TALE ERRORE , SEBBENE LE INFORMAZIONI FORNITE FOSSERO INESATTE , MA FORNITE IN BUONA FEDE , POTEVA ESSERE FACILMENTE EVITATO .