This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61978CJ0209
Massime della sentenza
Massime della sentenza
SENTENZA DELLA CORTE
DEL 29 OTTOBRE 1980 ( 1 )
Heintz van Landewyck sarl ed altr
contro
Commissione delle Comunità europee
«Concorrenza — Accordi e raccomandazione FEDETAB»
Cause riunite 209 a 215 e 218/78
Massime
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Reclami successivamente depositati contro la stessa infrazione – Decisione unica – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del principio del contraddittorio
(Regolamento della Commissione n. 99/63, artt. 2 e 4)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto del principio del contraddittorio – Comunicazione degli addebiti – Obblighi della Commissione
(Regolamento della Commissione n. 99/63, art. 4)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto del segreto professionale – Informazioni riservate – Trasmissione a terzi reclamanti – Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 17, artt. 19 e 20)
Concorrenza – Intese – Notifica – Dispensa – Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 4, n. 2)
Concorrenza – Intese – Notifica – Modalità – Uso del modulo A/B – Condizione di validità della notifica
(Trattato CEE, art. 85, n. 3 e art. 87, n;. 2, lett. b); regolamento del Consiglio n. 17, art. 4; regolamento della Commissione n. 27, art. 4, come modificato dal regolamento n. 1133/68)
Atti delle istituzioni – Obbligo di motivazione – Estensione – Decisione che accerta un'infrazione delle norme di concorrenza
(Trattato CEE, art. 190)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione unica che statuisce su più infrazioni – Ammissibilità
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Inapplicabilità dell'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo
Concorrenza – Intese – Raccomandazione di una associazione d'imprese – Carattere obbligatorio – Applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
Concorrenza – Intese – Divieto – Applicazione alle associazioni senza scopo di lucro – Presupposti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
Concorrenza – Intese – Pregiudizio per il commercio tra Stati membri – Criteri
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
Nulla osta a che la Commissione statuisca con un'unica decisione sulla stessa trasgressione delle norme della concorrenza che abbia costituito oggetto di vari reclami successivamente presentati nel corso dello stesso procedimento, senza che sia necessario inviare comunicazioni degli addebiti separate, qualora le imprese o associazioni interessate abbiano avuto occasione di far conoscere il loro punto di vista sui vari reclami.
Il rispetto del principio del contraddittorio esige che la comunicazione degli addebiti indichi, sia pure sommariamente, ma in modo chiaro, i fatti essenziali sui quali la Commissione si fonda, purché questa fornisca nel corso del procedimento amministrativo elementi necessari per la difesa degli interessati.
Le informazioni che abbiano il carattere di segreto professionale, trasmesse ad un'associazione professionale dai suoi membri, e che quindi hanno perso tale carattere fra di essi, non lo perdono nei confronti dei terzi. Nel caso in cui tale associazione trasmetta dati del genere alla Commissione nell'ambito di un procedimento per l'accertamento di una trasgressione delle norme della concorrenza, procedimento promosso a norma del regolamento n. 17, la Commissione non può invocare gli artt. 19 e 20 di detto regolamento, per giustificare la trasmissione dei dati stessi a dei terzi reclamanti. L'art. 19, n. 2, attribuisce infatti a questi unicamente il diritto di essere sentiti, non già il diritto di ricevere delle informazioni riservate.
I provvedimenti adottati da un'associazione di imprese che agisce effettivamente in nome dei propri membri non possono essere dispensati dalla notifica in forza dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17 qualora partecipino a tali provvedimenti dei produttori di due Stati membri e più di due imprese.
Dallo stesso tenore dell'art. 4 del regolamento n. 27, emendato dal regolamento n. 1133/68, si desume che le notifiche vanno effettuate mediante un modulo A/B e che esse devono contenere le informazioni richieste nel modulo stesso, il cui uso è quindi obbligatorio e costituisce un presupposto inderogabile della validità della notifica.
Questo presupposto tiene conto della necessità, espressa nell'art. 87, n. 2, lett. b), del Trattato CEE, nell'ambito della modalità di attuazione dell'art. 85, n. 3, di garantire l'efficace sorveglianza e di semplificare nei limiti del possibile il controllo amministrativo.
Benché, a norma dell'art. 190 del Trattato CEE, la Commissione sia obbligata a motivare le proprie decisioni indicando gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione legale del provvedimento e le considerazioni che l'hanno indotta ad adottare una decisione che accerta un'infrazione delle norme della concorrenza, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto che sono stati sollevati da ciascun interessato nel corso del procedimento amministrativo.
Nulla vieta alla Commissione di statuire mediante un'unica decisione in merito a varie infrazioni dell'art. 85 del Trattato CEE, purché la decisione consenta a qualsiasi destinatario di individuare con precisione gli addebiti formulati a suo carico.
Pur essendo obbligata ad osservare le garanzie procedurali contemplate dal diritto comunitario della concorrenza, la Commissione non può per questo essere qualificata di «giudice» ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, a norma del quale chiunque ha diritto a che la sua causa sia giudicata equamente da un giudice indipendente ed imparziale.
La raccomandazione formulata da un 'associazione di imprese e che costituisca l'espressione fedele della volontà dei suoi membri di comportarsi obbligatoriamente sul mercato conformemente al tenore della raccomandazione stessa, possiede i requisiti occorrenti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
L'art. 85, n. 1, del Trattato CEE si applica del pari alle associazioni senza scopo di lucro qualora la loro attività o quella delle imprese che vi aderiscono tenda a produrre gli effetti che esso mira a reprimere.
Per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, una decisione, un accordo o una pratica devono, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, consentire di ritenere con un grado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri e ciò in modo da far temere che essi possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri.
( 1 ) Lingue processuali: ¡I francese e il tedesco.