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Document 61977CJ0152
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 . DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITA - NOZIONE - LESIONI PSICHICHE CHE COLPISCONO LA SFERA AFFETTIVA - INCLUSIONE - TASSO D ' INVALIDITA - DETERMINAZIONE - MODALITA
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 73 )
2 . DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITA - TASSO D ' INVALIDITA - DETERMINAZIONE - INABILITA AL LAVORO - IRRILEVANZA
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 73 )
3 . DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITA - PRESTAZIONE - PAGAMENTO - RITARDO - INTERESSI - DANNO - ILLECITO DELL ' AMMINISTRAZIONE - PROVA - OBBLIGO DELL ' INTERESSATO
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 73 )
4 . DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - PRESTAZIONI - SCADENZA - DATA DELLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL TASSO D ' INVALIDITA
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 73 )
1 . AI SENSI DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO DEL PERSONALE , VA CONSIDERATO INVALIDO CHI , IN CONSEGUENZA DI UN INFORTUNIO O DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE , NON E PIU IN GRADO , INTERAMENTE O PARZIALMENTE , DI CONDURRE UNA VITA ATTIVA NORMALE . QUALORA VENGA ACCERTATO , MEDIANTE PERIZIA MEDICA , CHE UNA MENOMAZIONE PSICHICA , AVENTE RIPERCUSSIONI SULLA SOLA SFERA EMOTIVA , HA LE CONSEGUENZE SOPRA DESCRITTE , NULLA SI OPPONE A CHE ESSA VENGA CONSIDERATA RICOMPRESA NELLA NOZIONE DI INVALIDITA AI SENSI DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO . IL FATTO CHE LE MENOMAZIONI DI TALE NATURA NON FIGURINO NELLA TABELLA DEI TASSI D ' INVALIDITA PERMANENTE PARZIALE ALLEGATA ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE NON HA ALCUNA RILEVANZA A QUESTO PROPOSITO . COME QUALSIASI ALTRO CASO NON CONTEMPLATO NELLA TABELLA , IL CASO DI UNA MENOMAZIONE DI QUESTO GENERE VA RISOLTO DETERMINANDO IL GRADO DI INVALIDITA PER ANALOGIA CON I TASSI FISSATI ESPRESSAMENTE .
2 . L ' INDENNITA D ' INVALIDITA CONTEMPLATA DALL ' ART . 73 DELLO STATUTO DEL PERSONALE SI DISTINGUE DALLA PENSIONE D ' INVALIDITA DI CUI ALL ' ART . 78 , LA QUALE E CONCESSA SOLO IN CASO DI INCAPACITA LAVORATIVA . L ' INDENNITA DI CUI ALL ' ART . 73 , INVECE , E CONCESSA QUALUNQUE SIA LA CAPACITA DEL DIPENDENTE DI CONTINUARE A SVOLGERE LE SUE MANSIONI . INOLTRE , IL TASSO D ' INVALIDITA , UNO DEI FATTORI DETERMINANTI L ' ENTITA DELL ' INDENNITA , E STABILITO FORFETTARIAMENTE SECONDO UNA TABELLA GENERALE CHE NON TIENE CONTO DELLA NATURA DELLE MANSIONI . UNA DETERMINATA CATEGORIA DI MENOMAZIONE , CHE PER UN DIPENDENTE IMPLICA L ' INCAPACITA LAVORATIVA TOTALE , MENTRE PER UN ALTRO NON PREGIUDICA AFFATTO LA CAPACITA LAVORATIVA , CONFERISCE COMUNQUE IN ENTRAMBI I CASI IL DIRITTO ALLA STESSA INDENNITA . E VERO CHE IL GRADO DI INCAPACITA LAVORATIVA COSTITUISCE , IN LINEA DI MASSIMA , IL PARAMETRO PER I TASSI RIPORTATI NELLA TABELLA , TUTTAVIA NULLA CONSENTE D ' AFFERMARE CHE QUESTO CRITERIO SIA STATO L ' UNICO DETERMINANTE ED E COMUNQUE CERTO CHE IL GRADO DI INCAPACITA NON HA ALCUN PESO NEL DETERMINARE , DI VOLTA IN VOLTA , IL TASSO DI INVALIDITA . COSI STANDO LE COSE , L ' ART . 73 NON PUO VENIR INTERPRETATO RICHIAMANDOSI ALLE ANALOGHE DISPOSIZIONI DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI , LE CUI PARTICOLARITA E LE CUI CONDIZIONI D ' APPLICAZIONE SI DIFFERENZIANO , PER ALTRO , DA QUELLE DELLE DISPOSIZIONI IN ESAME . NE CONSEGUE CHE LA NOZIONE DI INVALIDITA AI SENSI DELL ' ART . 73 VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA SI RIFERISCE ALLA MENOMAZIONE DELL ' INTEGRITA FISICA O PSICHICA DEL DIPENDENTE , SENZA TENER CONTO DEL GRADO DELL ' EVENTUALE INCAPACITA LAVORATIVA CONSEGUENTE ALL ' INFORTUNIO .
3 . NEL SILENZIO DELLO STATUTO O DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CIRCA LA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI , IL RITARDO NEL PAGAMENTO DELL ' INDENNITA DI INVALIDITA OBBLIGA L ' ISTITUZIONE A VERSARE GLI INTERESSI SOLO SE IL DIPENDENTE PROVA CHE TALE RITARDO COSTITUISCE , DA PARTE DELL ' ISTITUZIONE , UN ILLECITO CHE LO HA REALMENTE LESO .
4 . L ' INDENNITA CONTEMPLATA DALL ' ART . 73 DELLO STATUTO DEL PERSONALE E DOVUTA SOLO A DECORRERE DALLA DATA IN CUI E STATO DEFINITIVAMENTE FISSATO IL TASSO D ' INVALIDITA PERMANENTE .