This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61977CJ0116
Massime della sentenza
Massime della sentenza
RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ATTO NORMATIVO IMPLICANTE DELLE SCELTE DI POLITICA ECONOMICA - RESPONSABILITA DELLA COMUNITA - PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE GRAVE DI UNA NORMA GIURIDICA SUPERIORE CHE TUTELI I SINGOLI - SALVAGUARDIA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE NON PREGIUDICATA
( TRATTATO CEE , ART . 215 , 2* COMMA )
LA CONSTATAZIONE CHE UNA SITUAZIONE GIURIDICA CREATA DA UN ATTO NORMATIVO DELLA COMUNITA IMPLICANTE DELLE SCELTE DI POLITICA ECONOMICA E ILLEGITTIMA NON E DI PER SE SUFFICIENTE A FAR SORGERE LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA IN FORZA DELL ' ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE ; OCCORRE INOLTRE CHE ESSO SIA INFICIATO DA UNA VIOLAZIONE GRAVE DI UNA NORMA GIURIDICA SUPERIORE CHE TUTELI I SINGOLI . IN UN CONTESTO DI NORME COMUNITARIE CARATTERIZZATO DALL ' ESERCIZIO DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE , INDISPENSABILE PER L ' ATTUAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA PUO SUSSISTERE SOLO IN VIA ECCEZIONALE , CIOE NEL CASO IN CUI L ' ISTITUZIONE DI CUI TRATTASI HA DISCONOSCIUTO , IN MODO PALESE E GRAVE , I LIMITI CHE SI IMPONGONO ALL ' ESERCIZIO DEI SUOI POTERI . PER DISCONOSCIMENTO GRAVE SI DEVE INTENDERE UN COMPORTAMENTO CHE CONFINA CON L ' ARBITRIO .
CIO TROVA CONFERMA IN PARTICOLARE NEL FATTO CHE , PUR SE L ' AZIONE DI RISARCIMENTO A NORMA DEGLI ARTT . 178 E 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO COSTITUISCE UN MEZZO D ' IMPUGNAZIONE AUTONOMO , ESSA DEVE TUTTAVIA VENIR VALUTATA ALLA LUCE DEL COMPLESSO DEL SISTEMA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI SINGOLI INSTAURATO DAL TRATTATO . QUALORA SI CONSIDERI LESO DA UN ATTO NORMATIVO COMUNITARIO CHE EGLI RITENGA ILLEGITTIMO , IL SINGOLO HA FACOLTA , SE L ' ATTUAZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO E DI COMPETENZA DELLE AUTORITA NAZIONALI , DI CONTESTARE , AL MOMENTO DELL ' ATTUAZIONE , LA VALIDITA DEL PROVVEDIMENTO DINANZI AD UN GIUDICE NAZIONALE , NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DELL ' AUTORITA NAZIONALE . DETTO GIUDICE HA IL POTERE , O ADDIRITTURA IL DOVERE , COME PREVISTO DALL ' ART . 177 DEL TRATTATO , DI ADIRE LA CORTE IN VIA PREGIUDIZIALE PER CONSULTARLA SULLA VALIDITA DELL ' ATTO COMUNITARIO DI CUI TRATTASI . LA POSSIBILITA DI OPERARE IL RINVIO PREGIUDIZIALE E GIA UN MEZZO EFFICIENTE DI TUTELA DEL SINGOLO INTERESSATO .