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Document 61975CJ0048
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - DIRITTO DI DIMORA - DIRITTO DEI SINGOLI - DIRITTO ATTRIBUITO DIRETTAMENTE DAL TRATTATO - TUTELA DELL ' ORDINE PUBBLICO , DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DELLA SANITA PUBBLICA - INTERPRETAZIONE
( TRATTATO CEE , ARTT . 48 , 52 , 56 E 59 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - DOCUMENTO DI SOGGIORNO - RILASCIO - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI
( DIRETTIVA N . 68/360 , ART . 4 )
3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - INGRESSO , TRASFERIMENTO E SOGGIORNO - FORMALITA LEGALI - OMISSIONE - CONSEGUENZE
( TRATTATO CEE , ARTT . 48 , 52 E 59 )
4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - ESPULSIONE - ESECUZIONE - RICORSO DELL ' INTERESSATO - DIRITTO - ESERCIZIO - PRESUPPOSTO
( DIRETTIVA N . 64/221 , ARTT . 8 E 9 )
5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - STABILIMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI - PROVVEDIMENTI D ' ATTUAZIONE - NUOVE RESTRIZIONI - DIVIETO
( TRATTATO CEE , ARTT . 53 E 62 )
6 . ATTI DI UN ' ISTITUZIONE - DIRETTIVE - ATTUAZIONE NELL ' ORDINAMENTO NAZIONALE - FORME E MEZZI - SCELTA - EFFICACIA REALE - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI
( TRATTATO CEE , ART . 189 )
1 . IL DIRITTO , PER I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO , DI ENTRARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E DI DIMORARVI E ATTRIBUITO , A CHIUNQUE RIENTRI NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , DIRETTAMENTE DAL TRATTATO - IN ISPECIE DAGLI ARTT . 48 , 52 E 59 - OVVERO , A SECONDA DEI CASI , DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER LA SUA ATTUAZIONE , INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DOCUMENTO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALLO STATO OSPITANTE .
LA RISERVA CONTENUTA NEGLI ARTT . 48 , N . 3 , E 56 , N . 1 , DEL TRATTATO , RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DELL ' ORDINE PUBBLICO , DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELLA SANITA PUBBLICA , VA INTESA NON GIA COME UN PRESUPPOSTO PER L ' ACQUISTO DEL DIRITTO D ' INGRESSO E DI DIMORA , MA COME FACOLTA DI RESTRINGERE , IN CASI SINGOLI E PER GIUSTIFICATI MOTIVI , L ' ESERCIZIO DI UN DIRITTO DERIVANTE DIRETTAMENTE DAL TRATTATO .
2 . L ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA N . 68/360 IMPLICA , PER GLI STATI MEMBRI , L ' OBBLIGO DI RILASCIARE IL DOCUMENTO DI SOGGIORNO A CHIUNQUE DIMOSTRI , MEDIANTE GLI APPOSITI DOCUMENTI , DI APPARTENERE AD UNA DELLE CATEGORIE CONTEMPLATE DALL ' ART . 1 DELLA STESSA DIRETTIVA .
3 . LA SEMPLICE OMISSIONE , DA PARTE DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , DELLE FORMALITA RELATIVE ALL ' INGRESSO , AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NON E ATTA A COSTITUIRE DI PER SE UN COMPORTAMENTO PERICOLOSO PER L ' ORDINE O PER LA SICUREZZA PUBBLICI E NON PUO QUINDI GIUSTIFICARE DA SOLA UN PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE NE L ' ARRESTO PROVVISORIO IN ATTESA DI TALE PROVVEDIMENTO .
4 . IL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE NON PUO ESSERE ESEGUITO , SALVO IN CASO D ' URGENZA COMPROVATA , NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA PROTETTA DAL DIRITTO COMUNITARIO , PRIMA CHE L ' INTERESSATO SIA STATO IN GRADO DI ESPERIRE I RICORSI CONSENTITIGLI DAGLI ARTT . 8 E 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 .
5 . GLI ARTT . 53 E 62 DEL TRATTATO VIETANO AD UNO STATO MEMBRO D ' INTRODURRE NUOVE RESTRIZIONI ALLO STABILIMENTO DI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI ED ALLA LIBERTA EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTA IN FATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI , IMPEDENDO AGLI STATI MEMBRI DI TORNARE A DISPOSIZIONI O PRATICHE MENO LIBERALI , NEI CASI IN CUI I PROVVEDIMENTI DI LIBERALIZZAZIONE ADOTTATI COSTITUISCONO L ' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI E DAGLI SCOPI DEL TRATTATO .
6 . LA LIBERTA LASCIATA AGLI STATI MEMBRI DALL ' ART . 189 , PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA DELLE FORME E DEI MEZZI , IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE , NULLA TOGLIE AL LORO OBBLIGO DI SCEGLIERE LE FORME ED I MEZZI PIU IDONEI A GARANTIRE L ' EFFICACIA REALE DELLE DIRETTIVE .