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Document 61972CJ0005
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1 . DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE - RINVIO ALLA CORTE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE NAZIONALE
( TRATTATO CEE, ART . 177 )
2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CEREALI - ESPORTAZIONE NEI PAESI TERZI - RESTITUZIONI - PAGAMENTO - TERMINE - VA STABILITO IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE
( REGOLAMENTO N . 19 DEL CONSIGLIO, ART . 20 )
3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CEREALI - REGOLAMENTI NN . 19 E 120/67 CEE DEL CONSIGLIO - AMBITO DI APPLICAZIONE
1 . A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO, SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE E NON ALLE PARTI L' ADIRE LA CORTE . POSTO CHE LA FACOLTA DI FORMULARE LE QUESTIONI E ATTRIBUITA UNICAMENTE AL GIUDICE NAZIONALE, LE PARTI NON POSSONO MODIFICARNE IL TENORE .
2 . SOTTO IL REGIME DEL REGOLAMENTO N . 19, CIOE FINO AL 30 GIUGNO 1967 INCLUSO, GLI STATI MEMBRI ERANO LIBERI DI CORRISPONDERE O MENO DELLE RESTITUZIONI PER L' ESPORTAZIONE DI CEREALI NEI PAESI TERZI .
NEI CASI IN CUI UNO STATO MEMBRO SI ERA VALSO DI QUESTA FACOLTA, LA QUESTIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO ANDAVA RISOLTA UNICAMENTE IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE .
3 . LE INNOVAZIONI DEL REGIME ISTITUITO DAL REGOLAMENTO 120/67/CEE DEL CONSIGLIO, IN MATERIA DI CEREALI, RISPETTO A QUELLO ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 19, RIGUARDANO SOLO LE OPERAZIONI ECONOMICHE EFFETTUATE DOPO IL 30 GIUGNO 1967 .