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Dokument 61969CJ0013
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1 . DIPENDENTI CEEA - REGIME DISCIPLINARE - PARERE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TRASMESSO ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA - TERMINE FISSATO PER LA DECISIONE DI QUEST' ULTIMA - SCOPO DELLA RELATIVA DISPOSIZIONE - OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE - EFFETTI
( STATUTO DEL PERSONALE CEEA, ALLEGATO IX, ART . 7 )
2 . DIPENDENTI CEEA - REGIME DISCIPLINARE - PARERE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA SULLA GRAVITA DELLE INFRAZIONI COMMESSE DALL' INTERESSATO E SULLA SCELTA DELLA SANZIONE - POTERE DI VALUTAZIONE DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA
( STATUTO DEL PERSONALE CEEA, ALLEGATO IX, ART . 7 )
1 . FISSANDO UN TERMINE PER LA DECISIONE DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA, L' ART . 7, 3 ) COMMA, DELL' ALLEGATO IX ALLO STATUTO DEL PERSONALE CEEA ENUNCIA UNA NORMA DI BUONA AMMINISTRAZIONE, IL CUI SCOPO E QUELLO D' EVITARE, NELL' INTERESSE TANTO DELL' AMMINISTRAZIONE QUANTO DEI DIPENDENTI, CHE L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA RITARDI, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, L' ADOZIONE DELLA DECISIONE CON LA QUALE SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE . LA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI FA SORGERE, PER L' ISTITUZIONE, L' OBBLIGO DI USARE TUTTA LA DILIGENZA POSSIBILE AL FINE DI RISPETTARE IL TERMINE STABILITO . IL TERMINE PREVISTO DALL' ART . 7, 3 ) COMMA, DELL' ALLEGATO IX ALLO STATUTO DEL PERSONALE CEEA NON PUO' ESSERE CONSIDERATO UN TERMINE PERENTORIO, SANZIONATO DALLA NULLITA DEGLI ATTI COMPIUTI DOPO LA SUA SCADENZA . TUTTAVIA, L' INOSSERVANZA DEL TERMINE PUO' COSTITUIRE, DA PARTE DELL' ISTITUZIONE, UN ILLECITO CHE LA RENDE RESPONSABILE DEL DANNO EVENTUALMENTE CAUSATO AGLI INTERESSATI .
2 . LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELLE INFRAZIONI ADDEBITATE AL DIPENDENTE DAL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E LA SCELTA DELLA SANZIONE CHE, VISTE TALI INFRAZIONI, APPARE LA PIU APPROPRIATA RIENTRANO NEL POTERE DISCREZIONALE DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA . LA CORTE NON PUO' CRITICARE QUESTA SCELTA, A MENO CHE LA SANZIONE INFLITTA NON SIA SPROPORZIONATA RISPETTO AGLI ADDEBITI MOSSI AL DIPENDENTE .