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Document 61960CJ0002
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1 . PERTURBAZIONI FONDAMENTALI E PERSISTENTI - RELAZIONE DIRETTA FRA L' ART . 37 E L' ART . 2, 2 ) COMMA DEL TRATTATO CECA - PORTATA DELL' ART . 37
( TRATTATO CECA, ART . 2, COMMA 2 ) E ART . 37 )
2 . PERTURBAZIONI FONDAMENTALI E PERSISTENTI - SCOPO ESSENZIALE DELL' ART . 37 - CARATTERE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL' ALTA AUTORITA - SINDACATO DELLA CORTE
( TRATTATO CECA, ART . 2, COMMA 2 ) E ART . 37 )
3 . PERTURBAZIONI FONDAMENTALI E PERSISTENTI - SOGGETTI CHE HANNO VESTE PER DIFFIDARE L' ALTA AUTORITA
( TRATTATO CECA, ART . 37 )
4 . PERTURBAZIONI FONDAMENTALI E PERSISTENTI - DECISIONI DELL' ALTA AUTORITA - RICORSO AI SENSI DELL' ART . 37, 3 ) COMMA DEL TRATTATO CECA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE RICONOSCIUTA AGLI STATI MEMBRI
( TRATTATO CECA, ART . 37 )
5 . PERTURBAZIONI FONDAMENTALI E PERSISTENTI - DECISIONI DELL' ALTA AUTORITA - RICORSI DI IMPRESE ED ASSOCIAZIONI D' IMPRESE - RICEVIBILITA
( TRATTATO CECA, ART . 33 E 37 )
1 . L' ART . 37 DEL TRATTATO CECA CHE E DIRETTAMENTE CONNESSO ALL' ART . 2, 2 ) COMMA DI DETTO TRATTATO, ATTRIBUISCE ALL' ALTA AUTORITA, SOTTO IL CONTROLLO DELLA CORTE, UN POTERE ECCEZIONALE CHE CONSENTE DI FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE CHE COMPORTEREBBE L' APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL TRATTATO CHE NON RIGUARDINO IN MODO SPECIALE L' ESISTENZA O LA MINACCIA DI PERTURBAZIONI FONDAMENTALI E PERSISTENTI .
2 . SCOPO ESSENZIALE DELL' ART . 37 E PERMETTERE DI CONCILIARE GLI INTERESSI DI UNO STATO MEMBRO COLPITO DA PERTURBAZIONI FONDAMENTALI E PERSISTENTI O MINACCIATO DALLE STESSE ( CIO' IN APPLICAZIONE DELLA NORMA BASILARE SANCITA DALL' ART . 2, 2 ) COMMA ) CON GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA . I PROVVEDIMENTI A TALE EFFETTO DECISI DALL' ALTA AUTORITA DEVONO ESSERE NECESSARI ED APPROPRIATI E PERTANTO COSTITUIRE UN RIMEDIO ATTO A FRONTEGGIARE PERTURBAZIONI PUR SALVAGUARDANDO GLI INTERESSI ESSENZIALI DELLA COMUNITA .
IL RISPETTO DI TALI CONDIZIONI E SOTTOPOSTO AL CONTROLLO DELLA CORTE CUI SONO STATI ATTRIBUITI A TALE SCOPO I PIU AMPI POTERI .
3 . EMERGE DAL TENORE DEL 1 ) COMMA DELL' ART . 37 CHE IL DIRITTO DI METTERE IN MORA L' ALTA AUTORITA SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALLO STATO IL QUALE RITENGA CHE LA SUA ECONOMIA SIA AFFETTA O MINACCIATA DA PERTURBAZIONI .
4 . SOLO LO STATO INTERESSATO PUO' PROPORRE RICORSO CONTRO L' IMPLICITO OD ESPLICITO RIFIUTO DELL' ALTA AUTORITA DI ACCOGLIERE LA SUA DOMANDA OPPURE CONTRO UNA DECISIONE CHE ADDOTTI PROVVEDIMENTI CHE DETTO STATO RITENGA INSUFFICIENTI .
GLI ALTRI STATI MEMBRI HANNO PURE DIRITTO DI PROPORRE RICORSO AI SENSI DELL' ART . 37, 3 ) COMMA, ALFINE DI CONTESTARE L' ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI PERTURBAMENTO O LA NECESSITA E L' OPPORTUNITA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL' ALTA AUTORITA .
5 . LE IMPRESE INVECE NON HANNO VESTE PER VALERSI DELL' ART . 37, 3 ) COMMA, IN QUANTO IL RICORSO PREVISTO DA TALE DISPOSIZIONE SOLLEVA LA QUESTIONE DELLA RESPONSABILITA POLITICA DEGLI STATI MEMBRI E DELL' ALTA AUTORITA SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA LA CONCILIAZIONE FRA L' INTERESSE GENERALE DI UNO STATO MEMBRO E L' INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA .
LE IMPRESE ED ASSOCIAZIONI D' IMPRESE NON HANNO VESTE PER IMPUGNARE IN VIRTU DELL' ART . 33 - PER SE CONSIDERATO O IN RELAZIONE ALL' ART . 37 - UNA DECISIONE ADOTTATA DALL' ALTA AUTORITA AI SENSI DEL 2 ) COMMA DELL' ART . 27 IN QUANTO IL GIUDIZIO SUL COME L' ALTA AUTORITA SI E VALSA DEL POTERE ECCEZIONALE CONFERITOLE DA TALE DISPOSIZIONE DOVREBBE COMUNQUE BASARSI NON GIA SULL' ART . 33 MA SULL' ART . 37 .