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Document 32019L1023

    Ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione

    Ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione

     

    SINTESI DI:

    Direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione

    QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

    • Mira a offrire ai soggetti falliti* e agli imprenditori* falliti una seconda opportunità.
    • Facilita alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a misure di ristrutturazione in una fase precoce e prevenire l’insolvenza.
    • Modifica la direttiva (UE) 2017/1132 su alcuni aspetti del diritto societario relativo alle società di capitali.

    PUNTI CHIAVE

    La direttiva stabilisce le norme riguardanti:

    • la ristrutturazione* per i debitori in difficoltà finanziarie al fine di impedirne il fallimento e garantirne la sostenibilità economica;
    • l’esdebitazione degli imprenditori insolventi;
    • misure per rendere più efficienti le procedure di ristrutturazione, insolvenza* ed esdebitazione.

    La legislazione prevede per i debitori:

    • un sistema di allerta precoce e di informazioni online per evidenziare le probabilità di insolvenza. Esso può comprendere:
      • allerta nel momento in cui non vengono effettuati i pagamenti,
      • servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private,
      • incentivi rivolti a terzi, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino potenziali problemi;
    • un programma di prevenzione che consenta loro di ristrutturare le proprie finanze per evitare il fallimento e mantenere posti di lavoro e attività commerciali;
    • la possibilità di mantenere il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell’impresa;
    • una sospensione delle azioni esecutive individuali* per una durata massima iniziale di quattro mesi, con possibili proroghe fino a un periodo di dodici mesi, durante la negoziazione del piano di ristrutturazione.

    I piani di ristrutturazione:

    • contengono informazioni di base quali l’identità del debitore e le sue attività e passività, le parti interessate e i termini del piano;
    • possono essere presentati dai debitori, dai creditori e da esperti in questo campo;
    • vincolano le parti solo se sono omologati dall’autorità giudiziaria o amministrativa se:
      • incidono sui crediti o sugli interessi delle parti interessate dissenzienti;
      • prevedono nuovi finanziamenti;
      • comportano la perdita di più del 25 % della forza lavoro;
    • non interessano i diritti individuali e collettivi dei lavoratori quali il diritto alla negoziazione collettiva, all’azione industriale, all’informazione e alla consultazione.

    Gli Stati membri:

    • possono applicare condizioni supplementari agli accordi di ristrutturazione preventiva, alle sospensioni delle azioni esecutive individuali, all’adozione di piani di ristrutturazione e liquidazione di esdebitazione;
    • devono garantire che i finanziamenti nuovi e temporanei nelle operazioni di ristrutturazione. siano adeguatamente tutelati;
    • danno agli imprenditori insolventi almeno una procedura che consenta loro di ottenere un’esdebitazione integrale entro un periodo non superiore a tre anni;
    • assicurano che eventuali squalifiche professionali che un imprenditore insolvente possa avere siano estinte alla scadenza dei termini per l’esdebitazione;
    • provvedono affinché i professionisti nel campo della ristrutturazione, dell’insolvenza e dell’esdebitazione siano adeguatamente formati;
    • raccolgono annualmente i dati sulle diverse procedure utilizzate.

    I dirigenti, qualora sussista una probabilità di insolvenza, devono:

    • tenere conto degli interessi dei creditori, dei detentori di strumenti di capitale* e di altri portatori di interesse;
    • prendere misure per evitare l’insolvenza;
    • evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell’impresa.

    La direttiva non si applica a:

    La Commissione europea presenta, entro il 17 luglio 2026 e successivamente ogni cinque anni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della legislazione.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

    La direttiva si applica negli Stati membri a partire dal 17 luglio 2021, eccetto le disposizioni sulla comunicazione elettronica (articolo 28) che si applicano dal 17 luglio 2024 e dal 17 luglio 2026.

    CONTESTO

    • La Commissione stima che ogni anno nell’Unione falliscano, circa 200 000 imprese, causando la perdita di oltre 1,7 milioni di posti di lavoro.
    • Le nuove regole aiutano le imprese a ristrutturarsi più precocemente, promuovono l’innovazione e potrebbero creare tre milioni di posti di lavoro. La ricerca suggerisce che le imprese create da chi ricomincia crescono più rapidamente in termini di fatturato e posti di lavoro rispetto a quelle create da chi inizia da zero.
    • Le nuove regole integrano il regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere.
    • Per ulteriori informazioni, si consulti:

    TERMINI CHIAVE

    Fallito: una persona che, a seguito di un procedimento giudiziario, è stata dichiarata insolvente.
    Imprenditore: individuo che esercita un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
    Ristrutturazione: modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore.
    Insolvenza: una condizione finanziaria in cui una società o un individuo non sono in grado di pagare i debiti in scadenza.
    Sospensione delle azioni esecutive individuali: sospensione temporanea del diritto di un creditore di eseguire azioni contro il debitore.
    Detentore di strumenti di capitale: una persona che detiene una partecipazione al capitale di un debitore o di un’impresa del debitore, compreso un azionista.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

    Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1132 sono state inserite nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 08.01.2020

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