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Document 32007R0520

Conservazione di stock di grandi migratori

Conservazione di stock di grandi migratori

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 520/2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento si prefigge di proteggere e conservare taluni stock di specie marittime altamente migratorie stabilendo misure tecniche per la regolamentazione della cattura e dello sbarco, nonché delle catture accessorie.

PUNTI CHIAVE

Si definiscono specie altamente migratorie:

  • tonnidi:
    • tonno alalunga;
    • tonno rosso;
    • tonno obeso;
    • tonnetto striato;
    • palamita;
    • tonno albacora;
    • tonno pinna nera;
    • tonnetto;
    • tonno australe;
    • biso.
  • pesci castagna;
  • marlin;
  • pesci vela;
  • pesci spada;
  • costardelle;
  • corifenidi, lampughe
  • squali;
  • cetacei (balene e focene).

Oceano Atlantico

Pesci di taglia non conforme

I tonnidi tropicali e i pesci spada di dimensioni inferiori rispetto alle raccomandazioni della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) devono essere immediatamente rigettati in mare. È vietato mettere in vendita e commercializzare le specie di taglia non conforme provenienti da paesi terzi e catturati nell’Atlantico.

Pescherecci e limitazione delle attrezzature

La pesca del tonno obeso tramite ciancioli e tonniere con lenze e canne è proibita durante il mese di novembre in determinate acque tropicali, delimitate secondo:

  • limite meridionale: latitudine 0° S;
  • limite settentrionale: latitudine 5° N;
  • limite occidentale: longitudine 20° O;
  • limite orientale: longitudine 10° O.

È altresì proibito pescare o tenere a bordo qualsiasi quantità di tonnetti striati, tonni obesi o tonni albacora catturati con ciancioli* in alcune determinate acque portoghesi.

Numero di pescherecci

Il Consiglio stabilisce il numero e la capacità totale, espressa in stazza lorda (SL), dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri dediti alla pesca del tonno obeso nell’Oceano Atlantico e nei mari adiacenti, come definito nell’articolo 1 della convenzione ICCAT, in funzione del numero medio per il periodo 1991-1992 e della limitazione del numero di pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca del tonno obeso nel 2005, notificato all’ICCAT il 30 giugno 2005.

Il Consiglio stabilisce inoltre il numero di pescherecci comunitari dediti alla pesca dell’alalunga dell’Atlantico settentrionale in funzione della media per il periodo 1993-1995.

Anteriormente al 15 maggio di ogni anno, ciascuno Stato membro dell’Unione europea comunica alla Commissione europea il numero (e il tonnellaggio, ove applicabile), dei pescherecci di cui sopra da trasmettere all’ICCAT.

Specie non bersaglio

Gli Stati membri sono tenuti a incentivare la reimmissione in acqua di tartarughe marine vive e di squali vivi, con particolare riguardo al novellame, catturati accidentalmente, nonché a ridurre i rigetti di squali grazie all’impiego di attrezzi da pesca più selettivi.

Gli Stati membri devono vietare l’impiego di reti da traino, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari per la pesca sportiva e ricreativa di tonnidi e di specie affini esercitate nel Mediterraneo, garantendo che il pesce catturato non venga commercializzato.

Occorre presentare una relazione annuale relativa all’attuazione di tali misure.

Oceano Indiano

Numero di pescherecci

Il Consiglio stabilisce il numero di pescherecci comunitari di lunghezza superiore a 24 metri fuori tutto autorizzati a pescare nell’Oceano Indiano, in base ai numeri del 2003.

Specie non bersaglio

Gli Stati membri sono tenuti a incentivare la reimmissione in acqua degli squali vivi catturati accidentalmente, con particolare riguardo al novellame, nonché la riduzione dei rigetti di squali.

Gli Stati membri si devono adoperare per ridurre l’impatto della pesca sulla popolazione di tartarughe marine tramite:

  • limitazioni sull’impiego di ciancioli, in particolare per evitare l’accerchiamento di tartarughe marine;
  • la rapida reimmissione di qualsiasi tartaruga marina catturata accidentalmente mediante attrezzature speciali;
  • la realizzazione di attrezzi da pesca adeguati a ridurre al minimo le catture accessorie di tartarughe marine;
  • il monitoraggio di dispositivi di concentrazione del pesce* in cui potrebbero rimanere intrappolate le tartarughe marine;
  • disposizioni sull’impiego del palangaro per limitare le catture accessorie e la mortalità delle tartarughe marine.

Oceano Pacifico centro-occidentale

Rifiuti

Gli Stati membri sono tenuti a ridurre al minimo rifiuti, rigetti, catture ad opera di dispositivi persi o abbandonati, l’inquinamento prodotto dai pescherecci, la cattura di pesci e di animali di specie non bersaglio nonché le ripercussioni subite dalle specie associate o dipendenti, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione.

Mammiferi marini

È vietato accerchiare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore a partire dal 1o giugno 2007.

CONTESTO

L’Unione europea è parte contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (si veda la sintesi).

TERMINI CHIAVE

Cianciolo: qualsiasi rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete.
Dispositivo di concentrazione del pesce (FAD): dispositivo ancorato, derivante, galleggiante o sommerso, calato o monitorato dal peschereccio, anche mediante boe radio o satellitari, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio in operazioni di pesca con reti a circuizione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 520/2007 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

Decisione del Consiglio 95/399/CE, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25).

Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34).

Protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (GU L 313 del 4.12.2019, pag. 3).

Decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

Ultimo aggiornamento: 29.04.2021

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