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Document 32007R0416

    Vie navigabili interne — Servizi di informazione fluviale (RIS)

    Vie navigabili interne — Servizi di informazione fluviale (RIS)

     

    SINTESI DI:

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 relativo alle specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE

    Regolamento (CE) n. 416/2007 concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti

    Regolamento (CE) n. 414/2007 riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l’introduzione e l’uso operativo dei servizi d’informazione fluviale (RIS) di cui alla direttiva 2005/44/CE

    Direttiva 2005/44/CE relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne dell’Unione

    QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ATTI LEGISLATIVI?

    • La direttiva 2005/44/CE istituisce servizi di informazione fluviale (RIS), con l’obiettivo di:
      • aumentare la competitività nel settore;
      • ottimizzare l’uso delle infrastrutture esistenti per la navigazione interna;
      • migliorare la sicurezza nel trasporto per vie navigabili;
      • ridurre gli impatti ambientali negativi del settore.
    • Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 definisce le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna e abroga il regolamento (UE) n. 164/2010
    • Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 definisce le specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e abroga il regolamento (CE) n. 415/2007
    • Il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1973, definisce le specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna
    • Il regolamento (CE) n. 416/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032, definisce le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti.
    • Il regolamento (CE) n. 414/2007 definisce gli orientamenti tecnici per la programmazione, l’introduzione e l’uso operativo dei servizi di informazione fluviale.

    PUNTI CHIAVE

    La direttiva 2005/44/CE stabilisce i servizi d’informazione fluviale (RIS) allo scopo di accrescerne la sicurezza, l’efficacia e la compatibilità ambientale e di facilitare l’interfacciamento con altri modi di trasporto. Gli Stati membri sono responsabili della sua attuazione, che comprende l’istituzione di centri RIS e la designazione di autorità competenti per le applicazioni RIS e per lo scambio di dati a livello internazionale. La Commissione europea è responsabile della definizione di orientamenti tecnici per la programmazione l’introduzione e l’uso operativo dei RIS in una serie di atti di esecuzione.

    I RIS sono i servizi di informazione armonizzati a supporto della gestione del traffico e dei trasporti nella navigazione interna, comprese le interfacce con altri modi di trasporto. I RIS possono essere interfacciati con attività commerciali diverse da quelle tra le varie compagnie interessate. I RIS comprendono servizi quali:

    • informazioni geografiche, idrologiche e amministrative sui corsi d’acqua (informazioni sui canali),
    • informazioni sul traffico,
    • gestione del traffico,
    • supporto alla prevenzione di incidenti,
    • informazioni sulla gestione dei trasporti,
    • statistiche e servizi doganali,
    • diritti per l’utilizzo delle vie navigabili e tasse portuali.

    La direttiva stabilisce un quadro di norme per lo sviluppo dei requisiti tecnici e delle specifiche per:

    • garantire lo scambio armonizzato di informazioni tra i diversi attori fornitori di RIS;
    • migliorare l’interazione con altri sistemi di gestione del traffico di altri modi di trasporto in particolare con i servizi di informazioni sulla gestione del traffico marittimo di imbarcazioni;
    • sviluppare sistemi interoperabili per i servizi di trasporto sulle vie navigabili interne;
    • stabilire un quadro per lo sviluppo di orientamenti e delle specifiche.

    Gli allegati specificano i requisiti minimi in materia di dati e i principi che governano gli orientamenti e le specifiche tecniche dei RIS. La Commissione può adottare atti di esecuzione che modifichino gli allegati alla luce dell’esperienza e del progresso tecnico.

    Il regolamento (CE) n. 414/2007 definisce gli orientamenti tecnici per la programmazione, l’introduzione e l’uso operativo dei servizi dei RIS, che includono:

    • i natanti partecipanti;
    • l’architettura dei RIS, comprese le parti interessate, i fornitori di servizi, gli utilizzatori, i compiti e le applicazioni;
    • raccomandazioni per i singoli servizi, compresi:
      • un servizio radiotelefonico,
      • un servizio internet,
      • un sistema di carte nautiche elettroniche e di informazioni per la navigazione interna (ECDIS interno),
      • informazioni sul traffico,
      • gestione del traffico,
      • assistenza alla navigazione,
      • gestione dei ponti e delle conche,
      • supporto alla prevenzione di incidenti,
      • informazioni per la logistica dei trasporti,
      • informazioni relative al controllo del rispetto della legislazione;
    • pianificazione dei RIS, compresa la formazione;
    • sviluppo progressivo dei RIS;
    • procedure di normalizzazione dei RIS.

    Il regolamento (CE) n. 416/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032, definisce le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti. I servizi d’informazione sui canali navigabili (FIS) sono utilizzati dai comandanti e gestori delle flotte per programmare, effettuare e monitorare i viaggi. I termini «comandante», «navigante» e «capitano» sono considerati equivalenti nei RIS.

    I FIS forniscono informazioni dinamiche (quali ad esempio i livelli idrometrici, le previsioni relative ai fondali) nonché statiche (ad esempio gli orari di esercizio delle conche e dei ponti), facilitando le decisioni tattiche e strategiche relative alla navigazione.

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1973, definisce le specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno). L’allegato contiene specifiche dettagliate per:

    • livelli di prestazioni,
    • standard dei dati,
    • codici per le procedure e le vie navigabili,
    • standard per la redazione,
    • requisiti operativi e prestazionali, metodi di prova e risultati richiesti,
    • misure di garanzia della qualità del software,
    • configurazioni dei sistemi.

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 abroga il regolamento (CE) n. 415/2007 e definisce specifiche tecniche dettagliate per i sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi nel trasporto per vie navigabili interne, comprese le disposizioni relative agli ausili alla navigazione per la navigazione interna.

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 abroga il regolamento (UE) n. 164/2010 e definisce dettagliate specifiche tecniche per la segnalazione navale elettronica nella navigazione interna, comprese:

    • le convenzioni del manuale operativo per i messaggi per il sistema elettronico di segnalazione navale nella navigazione interna, basato sulle regole adottate dalle Nazioni Unite per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio e i trasporti (UN/Edifact)*:
      • (pericoloso) segnalazione di merci;
      • elenco di equipaggio e passeggeri;
      • messaggio di risposta e ricezione (risposta automatica inviata utilizzando il protocollo Edifact che indica la ricezione di un messaggio);
      • notifica al porto di gestione dell’attracco (quando una nave ha bisogno di scaricare il proprio carico, avvisa in anticipo il porto di riferimento; questo consente al porto di gestire la modalità di assegnazione degli attracchi);
    • codici e riferimenti da usare nella segnalazione navale elettronica per la navigazione interna.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO QUESTI ATTI LEGISLATIVI?

    • Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 si applica a partire dal 26 aprile 2022.
    • Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 si applica a partire dal 13 giugno 2020.
    • Il regolamento di modifica (UE) n. 909/2013 si applica dal 20 giugno 2021.
    • Il regolamento (UE) 2018/2032, che modifica il regolamento (CE) n. 416/2007 si applica dal 29 giugno 2021.
    • Il regolamento (CE) n. 414/2007 si applica dal 24 aprile 2007.
    • La direttiva 2005/44/CE è entrata in vigore il 20 ottobre 2007. Doveva essere recepita negli Stati membri entro il 20 ottobre 2007.

    CONTESTO

    Si veda anche:

    TERMINI CHIAVE

    UN/Edifact: un insieme globale di regole definite dalle Nazioni Unite per lo scambio elettronico di dati tra due o più partner tramite l’interscambio elettronico di dati (EDI). L’EDI ottimizza il flusso di lavoro sostituendo i precedenti processi di comunicazione come posta, fax o e-mail e scambia elettronicamente documenti aziendali specifici tra due o più parti. L’EDI gestisce l’intero processo di scambio elettronico dei dati: la trasmissione del messaggio, il flusso di messaggi, il formato del documento e il software utilizzato per interpretare i documenti.

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Regolamento di esecuzione (EU) 2019/1744 della Commissione, del 17 settembre 2019, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna e che abroga il regolamento (UE) n. 164/2010 (GU L 273 del 25.10.2019, pag. 1).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 della Commissione, del 20 febbraio 2019, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che abroga il regolamento (CE) n. 415/2007 (GU L 138 del 24.5.2019, pag. 31).

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti (GU L 332 del 28.12.2018, pag. 1).

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione, del 10 settembre 2013, relativo alle specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 28.9.2013, pag. 1).

    Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 909/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione, del 22 marzo 2007, concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 88).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l’introduzione e l’uso operativo dei servizi d’informazione fluviale (RIS) di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 1).

    Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 16.10.2020

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