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Document 31994D0457

Cooperazione scientifica e tecnologica tra UE e Australia

Cooperazione scientifica e tecnologica tra UE e Australia

 

SINTESI DI:

Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l’Australia

Decisione 99/510/CE — relativa alla conclusione dell’accordo che modifica l’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l’Australia

Decisione 94/457/CE — relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l’Australia

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

L’accordo stabilisce un quadro formale di cooperazione in ambiti di interesse comune in cui le Parti appoggiano attività di ricerca e sviluppo al fine di dare impulso al progresso scientifico e/o tecnologico nei suddetti settori. L’accordo è stato modificato una volta nel 1999 e in particolare nel suo articolo 4, paragrafo 2, sull’ambito di applicazione.

Con queste decisioni, il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo e dei successivi emendamenti per conto della Comunità europea (oggi Unione europea — UE).

PUNTI CHIAVE

Le attività condotte nell’ambito dell’accordo sono basate su una serie di principi:

  • reciprocità dei vantaggi;
  • lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sull’azione dei partecipanti nelle attività di cooperazione;
  • la tutela effettiva e la distribuzione equa dei diritti di proprietà intellettuale; e
  • il perseguimento dei benefici economici e sociali che l’UE e l’Australia posso no trarre dalle attività di cooperazione.

Ambito di applicazione

I settori di cooperazione sono definiti come segue:

  • Per l’UE, essi possono comprendere tutte le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione indicate dagli articoli 180, lettera a) (attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università) e 180 lettera d) (impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell’UE) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con l’intesa che quest’ultima lettera si applica soltanto alle reti tra gestori di infrastrutture e ai relativi progetti di ricerca.
  • Per l’Australia, i settori di cooperazione possono comprendere tutte le attività scientifiche e tecnologiche finanziate o condotte dal governo australiano, dai governi dei suoi Stati e territori, da organismi non governativi, ivi compresi istituti di ricerca privati e imprese, nonché da qualsiasi ente di ricerca interessato.

Attività

La cooperazione comprende le attività seguenti:

  • la partecipazione di persone fisiche e giuridiche*, istituti di ricerca e altri organismi, comprese le Parti stesse, a progetti di ricerca condotti dall’Australia o dall’UE, conformemente alle procedure applicabili a ciascuna delle Parti;
  • l’utilizzazione in comune delle infrastrutture di ricerca ai fini della cooperazione ai progetti di ricerca;
  • le visite e gli scambi di personale scientifico, tecnico ed altro, ai fini della partecipazione a seminari, simposi e corsi pratici che rientrano nell’ambito della cooperazione prevista dal presente accordo;
  • lo scambio di informazioni sulle prassi, le leggi, i regolamenti e i programmi che rientrano nell’ambito della cooperazione prevista dal presente accordo; e
  • le altre attività che possono essere decise di comune accordo dal comitato misto di cooperazione tra l’UE e l’Australia per la scienza e la tecnologia.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 25 luglio 1994 e l’accordo di modifica il 9 dicembre 1999. È a tempo indeterminato e può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti con un preavviso scritto di 12 mesi.

CONTESTO

Questo accordo scientifico e tecnologico del 1994 è stato il primo accordo di cooperazione scientifica e tecnica concluso dalla Comunità europea con un paese industrializzato al di fuori dell’Europa. Esso fa parte delle più ampie relazioni bilaterali tra l’UE e l’Australia, che si basano attualmente sul quadro di partenariato del 2008 tra l’UE e l’Australia. Un nuovo accordo quadro più completo è stato firmato nel 2017 ed è applicato in via provvisoria a determinati settori dal 4 ottobre 2018.

Per ulteriori informazioni consultare:

Per maggiori informazioni sulla cooperazione con l’Australia per la ricerca e l’innovazione (RI), consultare:

TERMINI CHIAVE

Soggetti giuridici: società, organizzazioni e persone titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Australia (GU L 188 del 22.7.1994, pag. 18).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 99/510/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa alla conclusione dell’accordo che modifica l’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l’Australia (GU L 195, del 28.7.1999, pag. 31).

Decisione 94/457/CE del Consiglio, del 27 giugno 1994, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l’Australia (GU L 188, del 22.7.1994, pag. 17).

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 7).

Ultimo aggiornamento: 26.03.2020

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