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Document 52011PC0121

    Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società

    Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

    Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società

    In assenza di norme comuni nell’Unione europea (UE), l’interazione tra i diversi sistemi fiscali nazionali conduce spesso a sovratassazione e doppia imposizione e le imprese sono soggette ad oneri amministrativi gravosi e ad elevati costi di adeguamento alla normativa. Pertanto la Commissione propone una direttiva che stabilisca un regime per una base imponibile comune per l’imposta sulle società e preveda le regole relative al calcolo e all'uso di tale base.

    PROPOSTA

    Proposta di direttiva del Consiglio, del 16 marzo 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB).

    SINTESI

    La base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) è un unico insieme di regole che le società che operano all’interno dell’Unione europea (UE) potranno utilizzare per calcolare i loro profitti tassabili. Ciò significa che le società avranno l’obbligo di rispettare un unico regime fiscale europeo per il calcolo del loro reddito imponibile, invece che 27 regimi fiscali diversi. La CCCTB non inciderà necessariamente sul potere discrezionale dei paesi dell’UE riguardo alle aliquote nazionali di imposizione delle società. Questo approccio garantirebbe la coerenza dei regimi fiscali nazionali degli Stati membri senza armonizzare le aliquote d'imposta.

    La CCCTB sarà disponibile per le società di qualsiasi dimensione, costituite conformemente alle leggi di un paese dell’UE, qualora rivestano una delle forme di cui all’allegato I di questa proposta o siano soggette ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II o ad un'imposta analoga introdotta successivamente. La direttiva si applicherà anche a determinate società costituite conformemente alle leggi di un paese terzo.

    Una società che rispetta i requisiti di cui sopra e che è residente a fini fiscali in un paese dell’UE, potrà optare per il regime previsto. Questa società sarà soggetta all'imposta sul reddito delle società in base a tale regime su tutti i redditi derivanti da qualsiasi fonte, sia all'interno che all'esterno del suo paese UE di residenza. Una società che rispetta i requisiti di cui sopra, ma non è residente a fini fiscali in un paese dell’UE, potrà anche optare per il regime previsto dalla presente direttiva, alle condizioni ivi previste con riferimento ad una stabile organizzazione mantenuta in un paese dell’UE. Questa società sarà soggetta all'imposta sul reddito delle società in base a tale regime su tutti i redditi derivanti da un'attività svolta tramite una stabile organizzazione in un paese dell’UE. Una società ammissibile che opterà per la CCCTB cesserà di essere soggetta alle disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le questioni disciplinate dal regime comune.

    La base imponibile sarà determinata per ciascun esercizio fiscale sottraendo dai ricavi i ricavi esenti, le spese deducibili e le altre voci deducibili. È opportuno che siano soggetti a imposizione tutti i ricavi, tranne quelli espressamente esentati. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle società:

    • i sussidi direttamente collegati all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento delle attività immobilizzate;
    • i proventi della cessione di panieri di attività, compreso il valore di mercato di doni non monetari;
    • le distribuzioni di profitti ricevute;
    • i proventi della cessione di azioni;
    • il reddito di una stabile organizzazione in un paese terzo.

    È necessario che le attività immobilizzate possano essere ammortizzate a fini fiscali, fatte salve determinate eccezioni. Le attività di lunga durata dovrebbero essere ammortizzate singolarmente, mentre le altre dovrebbero confluire in un paniere. Le attività non soggette ad ammortamento includono:

    • attività materiali immobilizzate non soggette a deterioramento fisico e obsolescenza quali terreni, oggetti d'arte, pezzi d'antiquariato o gioielli;
    • attività finanziarie.

    Le perdite sostenute in un esercizio fiscale potranno essere dedotte in esercizi fiscali successivi. Una riduzione della base imponibile a causa delle perdite di esercizi fiscali precedenti non può produrre un importo negativo.

    Sono società figlie qualificate per il consolidamento (appartenenza ad un gruppo per le società) tutte le società figlie in cui la società madre detiene:

    • il diritto di esercitare più del 50 % dei diritti di voto;
    • un diritto di proprietà su oltre il 75 % del capitale della società od oltre il 75 % dei diritti sui profitti.

    La proposta della CCCTB si basa sul principio «all-in all-out», tutti o nessuno. Le società che soddisfano i requisiti di ammissibilità per la costituzione di un gruppo dovranno consolidarsi e ciò implica che non potranno semplicemente optare per il calcolo individuale dei loro risultati fiscali ai sensi delle norme comuni.

    Il gruppo di un contribuente residente è costituito da:

    • tutte le sue stabili organizzazioni ubicate in altri paesi dell’UE;
    • tutte le stabili organizzazioni ubicate in un paese dell’UE appartenenti alle sue società figlie qualificate residenti in un paese terzo;
    • tutte le sue società figlie qualificate residenti in uno o più paesi dell’UE;
    • altri contribuenti residenti che siano società figlie qualificate della stessa società che è residente in un paese terzo e soddisfa le condizioni necessarie.

    La base imponibile consolidata sarà ripartita tra i membri di un gruppo in ogni esercizio fiscale sulla base di una formula per determinare la percentuale assegnata ai membri del gruppo. Tale formula conferisce pari peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività.

    La proposta prevede anche norme anti-abusi. Le operazioni artificiali svolte con l'esclusiva finalità di eludere l'imposizione sono ignorate ai fini del calcolo della base imponibile. Tuttavia, ciò non si applica alle attività commerciali autentiche, nelle quali il contribuente è in grado di scegliere due o più possibili operazioni che hanno lo stesso risultato commerciale ma producono basi imponibili diverse.

    Il quadro amministrativo della CCCTB prevede un’impostazione basata sull’idea di «sportello unico», che consenta ai gruppi di società soggetti a imposta in più di un paese dell’UE di adempiere ai propri obblighi fiscali rivolgendosi ad un'unica amministrazione fiscale dell’UE, a cui presentare una dichiarazione dei redditi consolidata.

    Riferimenti e procedura

    Proposta

    Gazzetta ufficiale

    Procedura

    COM (2011) 121 def.

    -

    Consultazione CNS(2011)0058

    Ultima modifica: 23.06.2011

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