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Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Dokument 32019R2023

    Specifiche per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

    Specifiche per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) 2019/2023 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

    Regolamento delegato (UE) 2019/2014 sull’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

    QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

    Le lavatrici e le lavasciuga biancheria per uso domestico sono soggette a nuove norme riviste sulla progettazione ecocompatibile* e sull’etichettatura energetica* dell’Unione europea. La progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica vanno di pari passo; forniscono ai consumatori europei informazioni preziose consentendo di compiere una scelta informata e di ampliare il mercato per i prodotti ad alta efficienza energetica.

    Il regolamento (UE) 2019/2023 stabilisce le norme sulla progettazione ecocompatibile in base alla direttiva 2009/125/CE sulla vendita e la messa in servizio di lavatrici e lavasciuga biancheria. Esso modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 a partire dal 1o marzo 2021.

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2014 stabilisce norme sull’etichettatura e la fornitura di ulteriori informazioni di prodotto su tali apparecchi. Esso completa il regolamento (UE) 2017/1369 e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 e la direttiva 96/60/CE della Commissione.

    PUNTI CHIAVE

    Regolamento (UE) 2019/2023

    • Non si applica alle lavatrici per uso domestico con capacità inferiore a 2 kg e alle lavasciuga biancheria per uso domestico con capacità di lavaggio inferiore a 2 kg.
    • Stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II, che riguardano:
      • le specifiche dei programmi, comprese le regole sul programma «eco 40-60» e (per le lavasciuga biancheria) sul ciclo di lavaggio e asciugatura. Il programma eco 40-60 deve essere selezionato automaticamente, ove possibile, o reso disponibile per la selezione diretta senza bisogno di nessun’altra selezione quale una temperatura o un carico specifici. Le diciture «normale», «giornaliero», «regolare» e «standard» non devono essere utilizzate nei nomi dei programmi né da sole né in combinazione con altre informazioni;
      • il ciclo di lavaggio e asciugatura;
      • l’efficienza energetica;
      • i requisiti funzionali (efficienza del lavaggio ed efficacia del risciacquo);
      • le specifiche di durata;
      • il consumo di acqua;
      • i modi a consumo ridotto (spento e stand-by);
      • l’efficienza delle risorse, compresa la disponibilità di parti di ricambio, l’accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione, il recupero e il riciclaggio dei materiali;
      • le informazioni per gli installatori e gli utilizzatori finali.
    • Stabilisce la procedura di valutazione della conformità: le autorità nazionali devono applicare le procedure di verifica di cui all’allegato IV quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato, e i metodi di misurazione e i calcoli da seguire nell’allegato III.
    • Stabilisce nell’allegato V i parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le migliori tecnologie disponibili sul mercato per questi apparecchi in termini di consumo di energia e di acqua e di emissioni di rumore aereo.
    • La Commissione europea riesaminerà il regolamento alla luce del progresso tecnologico e valuterà una serie di aspetti, tra i quali le specifiche per la riduzione della microplastica, a sei anni dalla sua entrata in vigore.

    Regolamento di delegato (UE) 2019/2014

    • Tale atto delegato stabilisce la classe di efficienza energetica, la classe di efficienza della centrifuga e la classe di emissione di rumore aereo, che si basano su un indice specificato nell’allegato II.
    • Stabilisce gli obblighi dei fornitori, i quali assicurano che:
      • ogni lavatrice per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III e, per la lavatrice per uso domestico multicestello o la lavasciuga biancheria per uso domestico multicestello, all’allegato X;
      • i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto (allegato V), e la documentazione tecnica (allegato VI), siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
      • un’etichetta elettronica nel formato richiesto e contenente le informazioni, come indicato nell’allegato III, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di lavatrice per uso domestico o di lavasciuga biancheria per uso domestico.
    • Stabilisce gli obblighi dei distributori i quali, tra gli altri, assicurano che:
      • ogni apparecchi in vendita riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori chiaramente visibile, in linea con quanto disposto nell’allegato III;
      • nelle vendite a distanza, l’etichetta e la scheda informativa del prodotto siano fornite conformemente agli allegati VII e VIII.
    • Le piattaforme di hosting su internet assicurano che l’etichetta elettronica e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore siano esposte con chiarezza, in conformità all’allegato VIII, su tutti gli apparecchi venduti direttamente attraverso il sito.
    • Le autorità nazionali applicano la procedura di verifica stabilita dall’allegato IX per l’esecuzione quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.
    • La Commissione europea riesaminerà i regolamento delegato alla luce del progresso tecnologico a sei anni dalla sua entrata in vigore, valutando anche la possibilità di considerare gli obiettivi dell’economia circolare.

    A partire da quando si applicano i regolamenti?

    Entrambi i regolamenti si applicano dal 1o marzo 2021.

    CONTESTO

    La direttiva 2009/125/CE stabilisce un quadro per definire i requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all’energia. Essa incarica la Commissione di impostarli per i prodotti che sono ampiamente venduti e commercializzati nell’Unione e che hanno un impatto ambientale significativo.

    Il regolamento (UE) 2017/1369 stabilisce un quadro per definire i requisiti di etichettatura energetica per i prodotti connessi all’energia per consentire ai consumatori di scegliere prodotti più efficienti e ridurre il loro consumo di energia.

    La direttiva RAEE stabilisce i requisiti per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente derivanti dalla generazione e dalla gestione dei RAEE e dall’uso delle risorse.

    Per ulteriori informazioni, consultare:

    TERMINI CHIAVE

    Progettazione ecocompatibile: politica per migliorare, attraverso una migliore progettazione, le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, in particolare l’efficienza energetica.
    Etichettatura energetica: l’etichettatura energetica consente ai consumatori di compiere scelte informate in base al consumo energetico dei prodotti connessi all’energia attraverso una scala che va da A a G/ da verde a rosso.

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).

    Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

    Le successive modifiche della direttiva 2009/125/CE sono state incluse nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Ultimo aggiornamento: 26.05.2020

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