Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1022

    Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare Mediterraneo occidentale

    Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare Mediterraneo occidentale

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (CE) 2019/1022 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mare Mediterraneo occidentale

    QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

    Il regolamento introduce per la prima volta un piano pluriennale relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile degli stock demersali* nel Mar Mediterraneo occidentale, in linea con le norme della Politica comune della pesca (PCP). Gli obiettivi principali del piano sono:

    • contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare attraverso l’applicazione dell’approccio precauzionale e degli approcci basati sugli ecosistemi alla gestione della pesca;
    • garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine consenta di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile («MSY»)*;
    • contribuire ad eliminare i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate, e attuare l’obbligo di sbarco* a lungo termine.

    PUNTI CHIAVE

    Ambito di applicazione

    Il regolamento si applica agli stock della pesca demersale (ovvero nasello, triglia di fango, gambero rosa mediterraneo, gambero viola, gambero rosso mediterraneo e scampo), stock di catture accessorie* e altri stock demersali per i quali non si dispone di dati sufficienti. Il presente regolamento si applica alla pesca commerciale e, in una certa misura, anche alla pesca ricreativa, che sfruttano tali stock nel Mediterraneo occidentale (cioè, sottozone 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo).

    Obiettivi

    Le tassi-obiettivo di mortalità per pesca sono gli intervalli FMSY* che dovrebbero essere raggiunti entro il 2020 dove possibile, e entro il 1o gennaio 2025 al più tardi, e poi mantenuti all’interno di questi intervalli. Questi obiettivi si basano sul migliore parere scientifico disponibile, in particolare quello del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP»), o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto.

    Valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia

    I valori di riferimento per la conservazione sono sono parametri di riferimento usati per confrontare lo stato di un stock con lo stato desiderato, allo scopo di contribuire a determinare il successo della pesca

    • nei casi in cui il parere scientifico dimostra che la biomassa riproduttiva* degli stock cui si applica il presente regolamento è al di sotto del valore precauzionale di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva (BPA), tutte le misure opportune devono essere adottate per garantire il rapido ritorno dello stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY.
    • nei casi in cui la biomassa riproduttiva scende al di sotto del valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva (BLIM), devono venire adottate ulteriori misure correttive, come la sospensione della pesca mirata agli stock considerati e la riduzione dello sforzo di pesca massimo consentito, in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione.

    Regime di gestione dello sforzo di pesca

    Il regolamento introduce un regime di gestione dello sforzo di pesca a livello della CE per tutte le navi operanti con reti da traino che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Ogni anno, il Consiglio fissa lo sforzo di pesca massimo consentito (numero di giorni di pesca) per ciascun gruppo di sforzo di pesca gestito da ciascuno Stato membro dell’UE. Il piano prevede una riduzione del 10% nel 2020 e fino a una riduzione del 30% tra il secondo e il quinto anno. Il Consiglio può anche fissare limiti per la pesca ricreativa. I dati relativi allo sforzo di pesca saranno condivisi con la Commissione europea

    Zone vietate alla pesca

    • L’uso delle reti da traino è vietato all’interno di sei miglia marine dalla costa, eccetto nelle zone più profonde di 100m, per tre mesi ogni anno sulla base di pareri scientifici. La tempistica sarà determinata da ciascuno Stato membro della UE e applicata durante il periodo più pertinente.
    • Sulla base del parere di esperti, gli Stati membri possono stabilire una riduzione di almeno il 20% delle catture di novellame di nasello in ogni sottozona geografica.
    • Entro il 17 luglio 2021, verranno stabilite altre zone vietate alla pesca ove vi siano prove di un’elevata concentrazione di novellame, di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e di zone di riproduzione di stock demersali, in particolare per gli stock considerati.

    Obbligo di sbarco

    Il regolamento specifica le modalità di applicazione a lungo termine dell’obbligo di sbarco. In particolare, introduce disposizioni di regionalizzazione che possono rendersi necessarie per estendere e/o modificare esenzioni per le specie che hanno dimostrato alti tassi di sopravvivenza e esenzioni de minimis*.

    Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

    Il regolamento fornisce sostegno dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) alle misure per l’arresto temporaneo e definitivo delle attività di pesca delle navi con reti da traino soggette al piano.

    DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

    Il regolamento si applica dal 16 luglio 2019. Il regime di gestione dello sforzo di pesca si applica dal 1o gennaio 2020. Gli obiettivi e la misura di salvaguardia del valore precauzionale di riferimento (BPA) si applicano dal 1o gennaio 2025.

    CONTESTO

    Si veda anche:

    TERMINI CHIAVE

    Demersali: specie ittiche che vivono nei pressi del fondale marino.
    Rendimento massimo sostenibile (MSY): una valutazione del numero massimo di pesci che la popolazione riesce a produrre in un determinato anno.
    Obbligo di sbarco: dispone che tutte le catture di specie commerciali regolamentate presenti a bordo siano sbarcate e imputate sul contingente.
    Cattura accessoria: specie ittiche e marine indesiderate catturate accidentalmente.
    FMSY: un punto di riferimento biologico per la gestione della pesca. È la pressione di pesca che dà il rendimento massimo sostenibile nel lungo termine.
    Biomassa riproduttiva: il peso totale di tutti i pesci in età di riproduzione nello stock.
    Esenzione de minimis: una esenzione che permette di rigettare una modesta percentuale della cattura totale di alcuni specie perché è difficile evitare completamente le catture indesiderate.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 26.6.2019, pag. 1).

    Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 2019/1022 sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla Politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

    Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 20.5.2014, pag. 1).

    Conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo, 30 marzo 2017 (Dichiarazione MedFish4Ever di Malta).

    Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 36, del 8.2.2007, pag. 6).

    Si veda la versione consolidata

    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 25.6.2008, pag. 19).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 18.09.2019

    In alto