Eventi nel settore dell’aviazione civile: segnalazione, analisi e monitoraggio
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 376/2014 concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Il regolamento (UE) n. 376/2014 mira a migliorare la sicurezza aerea nell’Unione europea (Unione) e in tutto il mondo garantendo che le informazioni di sicurezza pertinenti per il settore dell’aviazione civile vengano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate.
- È stato modificato dal regolamento (UE) 2018/1139, che aggiornava ulteriormente le leggi sulla sicurezza aerea e rivedeva il mandato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (si veda la sintesi).
PUNTI CHIAVE
Il regolamento stabilisce norme relative:
- alla segnalazione di eventi che rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti e qualsiasi altra persona, attrezzatura o installazione, compromettendo il funzionamento dell’aeromobile;
- alla segnalazione di altre informazioni pertinenti in materia di sicurezza.
Obbligo di segnalazione
- Gli eventi che potrebbero rappresentare un rischio rilevante per la sicurezza aerea devono essere segnalati dagli operatori in prima fila elencati nel regolamento. Sono compresi gli eventi collegati:
- al funzionamento dell’aeromobile, ad esempio gli eventi relativi alle collisioni e gli eventi relativi al volo;
- alle condizioni tecniche, alla manutenzione e alla riparazione di un aeromobile, ad esempio i difetti strutturali e i malfunzionamenti del sistema;
- ai servizi e alle installazioni di navigazione aerea, ad esempio le collisioni, le mancate collisioni o le collisioni potenziali;
- agli aeroporti e ai servizi a terra, ad esempio l’imbarco di passeggeri, bagagli, posta e carico.
- L’elenco esaustivo degli eventi che devono essere segnalati nell’ambito dei sistemi di segnalazione obbligatori è riportato nel dettaglio in un atto di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018.
- Le persone, ad esempio il pilota, i controllori del traffico aereo o la persona che firma un certificato di aeronavigabilità, e le organizzazioni responsabili di ogni questione devono segnalare gli eventi entro settantadue ore dal momento in cui ne sono venute a conoscenza, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano.
Sistema di segnalazione
- Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro dell’Unione deve istituire dei sistemi di segnalazione obbligatori e volontari per la raccolta, la valutazione, l’elaborazione, l’analisi e la registrazione degli eventi segnalati.
- Ogni Stato membro e l’AESA devono istituire dei sistemi di segnalazione obbligatori e volontari per la raccolta, la valutazione, l’elaborazione, l’analisi e la registrazione degli eventi segnalati, compresi quelli segnalati loro dalle organizzazioni.
- Alle piccole organizzazioni è consentito istituire un meccanismo semplificato per la raccolta e la registrazione dei particolari degli eventi.
Registrazione degli eventi legati alla sicurezza e raccomandazioni
- Ogni Stato membro dell’Unione e l’AESA devono trasmettere gli eventi che hanno raccolto al repertorio centrale europeo (RCE), che è gestito dalla Commissione europea.
- L’RCE contiene inoltre le raccomandazioni sulla sicurezza (articolo 17 del regolamento (UE) n. 996/2010 — si veda la sintesi) emesse dalle autorità investigative per la sicurezza degli Stati membri (articolo 4).
- La decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 stabilisce le norme per la gestione dell’RCE, che prevedono, tra le altre, che tutte le raccomandazioni sulla sicurezza e le relative risposte in esse contenute siano rese disponibili al pubblico tramite un sito web pubblico.
Classificazione dei rischi
- Un atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2020/2034, entrato in vigore il 31 dicembre 2020, integra il regolamento (UE) n. 376/2014.
- Esso istituisce il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi* definito come metodologia per classificare il rischio per la sicurezza derivante da un evento in base all’esito peggiore possibile che l’evento avrebbe potuto provocare in caso di incidente e quanto l’evento si sia avvicinato a tale esito.
- La finalità generale è quella di determinare i rischi per la sicurezza di un evento e quindi aiutare gli organismi competenti a valutare gli eventi e a determinare gli ambiti in cui concentrare più efficacemente gli sforzi per evitare che possano ripetersi.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2082 stabilisce le disposizioni per l’impiego del sistema europeo per la classificazione dei rischi.
Scambio di informazioni e accesso ai dati contenuti nell’RCE
- Attraverso l’RCE, gli Stati membri dell’Unione e dello Spazio economico europeo (SEE) avranno a disposizione gli scambi di informazioni dell’AESA relative alla sicurezza registrati nelle rispettive banche dati.
- L’accesso alle informazioni dell’RCE è soggetto a rigide regole di riservatezza e tutela. Solo le persone o le organizzazioni preposte alla regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile o l’autorità investigativa per la sicurezza dell’Unione dispongono di un pieno e sicuro accesso online alle informazioni sugli eventi contenute nell’RCE.
- Le parti interessate, elencate nel regolamento (UE) n. 376/2014, possono richiedere e ottenere le informazioni contenute nell’RCE a determinate condizioni.
Riservatezza e tutela delle fonti di informazione
- La gestione delle segnalazioni deve essere effettuata allo scopo di impedire l’uso delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza.
- Al fine di promuovere una «cultura giusta», devono essere messe in atto garanzie volte a mantenere la riservatezza dell’identità dell’informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi. In questo contesto, gli Stati membri e i paesi del SEE hanno inoltre l’obbligo di designare un «organismo per la cultura giusta» responsabile dell’attuazione dei requisiti della cultura giusta stabiliti dal regolamento (UE) n. 376/2014.
- I dipendenti non devono essere passibili di alcuna punizione da parte del proprio datore di lavoro sulla base di una segnalazione di eventi. Sono stabilite alcune eccezioni, quali il caso di comportamento doloso o di negligenza grave da parte di un dipendente.
- Salvo disposizioni contrarie del diritto penale nazionale, gli Stati membri non possono avviare procedimenti sulla base di segnalazioni contro delle fonti e, in caso di procedimenti, le informazioni presenti nel registro degli eventi non devono essere usate contro gli informatori o le persone menzionate nel registro degli eventi. Un’eccezione a tale norma è prevista qualora si verifichi una grave inosservanza di un ovvio rischio e una grave mancanza di responsabilità professionale nell’adottare le precauzioni necessarie richieste in tali circostanze, che potrebbe causare prevedibili danni a persone o a beni, o che potrebbe compromettere seriamente il livello di sicurezza aerea.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento si applica a partire dal 15 novembre 2015.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Sistema europeo per la classificazione dei rischi. La metodologia applicata per valutare, sotto forma di un punteggio di rischio per la sicurezza, il rischio per l’aviazione civile derivante da un evento.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 376/2014 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2082 della Commissione, del 26 novembre 2021, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 32).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 1).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1o luglio 2019, relativa ai diritti d’accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 30.05.2022