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Document 32014L0041

    Indagini penali transfrontaliere più rapide ed efficienti nell’UE

    Indagini penali transfrontaliere più rapide ed efficienti nell’UE

    La direttiva sull’ordine europeo d’indagine (OEI) istituisce un nuovo sistema globale che consente ai paesi dell’Unione europea di ottenere prove in altri paesi dell’Unione europea (UE) per le cause penali che coinvolgono più di un paese.

    ATTO

    Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ordine europeo di indagine penale.

    SINTESI

    La presente direttiva ha lo scopo di semplificare e accelerare le indagini penali transfrontaliere nell’Unione europea. Essa introduce l’ordine europeo di indagine, che consente alle autorità giudiziarie in un paese dell’UE («Stato di emissione») di chiedere che siano raccolte e trasferite le prove da un altro paese dell’UE («Stato di esecuzione»).

    Poiché l’OEI si basa sul principio del reciproco riconoscimento, ogni paese dell’UE è tenuto in linea di principio a riconoscere ed eseguire una tale richiesta. Essa deve inoltre essere eseguita in tempi brevi e senza ulteriori formalità.

    L’OEI rende più facile far fronte ai reati, tra cui i reati come la corruzione, il traffico di droga e la criminalità organizzata. Ad esempio, la polizia greca potrebbe chiedere ai suoi omologhi nel Regno Unito (1) di effettuare perquisizioni o interrogare testimoni per suo conto.

    L’OEI migliora le leggi UE esistenti che disciplinano questo settore fissando scadenze rigorose per raccogliere le prove richieste e limitando i motivi per rifiutare tali richieste. Riduce anche il lavoro di ufficio con l’introduzione di un unico modulo standard per le autorità che richiedono aiuto nella raccolta delle prove.

    Aspetti principali dell’OEI

    • Una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità giudiziaria di un paese dell’UE per effettuare uno o più atti d’indagine in un altro paese dell’UE al fine di ottenere prove in linea con questa direttiva.
    • Può anche essere rilasciata per ottenere la prova che è già in possesso delle autorità competenti del paese che effettuerà la richiesta.
    • Può essere richiesto da un indagato o imputato, o dal loro avvocato, in linea con i diritti della difesa in vigore in un paese dell’UE.
    • Non deve incidere sui diritti umani o i principi giuridici, ad esempio sul diritto di difesa nei procedimenti penali.
    • Si applica a qualsiasi atto d’indagine, tranne all’istituzione di una squadra investigativa comune.
    • Può essere rilasciato per reati considerati penali o per atti/violazioni del diritto che sono punibili a norma della legislazione nazionale di uno Stato di emissione.

    Novantagiorni per agire

    Dopo aver ricevuto un OEI, lo Stato di esecuzione deve rispondere rapidamente alla richiesta. Può opporre un rifiuto solo in determinate circostanze, per esempio se la richiesta è contro i principi di legge fondamentali del paese o se danneggia interessi di sicurezza nazionale. Tutti i costi di azione su una richiesta sono a carico dello Stato di esecuzione.

    L’organismo che effettua la richiesta può scegliere un atto d’indagine alternativo ad un OEI, se ritiene che ciò porterà a risultati simili.

    L’OEI consente inoltre:

    • il trasferimento temporaneo di persone in custodia, al fine di raccogliere prove;
    • controlli sui conti bancari o sulle finanze degli indagati;
    • operazioni di infiltrazione e di intercettazione delle telecomunicazioni;
    • misure di protezione delle prove.

    La presente direttiva si applica a tutti i paesi dell’UE tranne la Danimarca e l’Irlanda, che hanno deciso di non partecipare all’adozione della direttiva. Esso sostituisce i regimi di assistenza giudiziaria dell’UE esistenti, in particolare la Convenzione UE sull’assistenza giudiziaria 2000 e la decisione quadro 2008/978/GAI relativa al mandato europeo di ricerca delle prove.

    RIFERIMENTI

    Atto

    Data di entrata in vigore

    Data limite di trasposizione negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    Direttiva 2014/41/UE

    21.5.2014

    22.5.2017

    GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 1-36

    Rettifica

    -

    -

    GU L 143 del 9.6.2015, pag. 16

    Ultimo aggiornamento: 10.09.2015



    (1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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