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Document 32013R1299

Rafforzare la cooperazione territoriale europea

Rafforzare la cooperazione territoriale europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce gli obiettivi, i criteri e i finanziamenti disponibili nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020, con riferimento specifico alla Cooperazione territoriale europea (CTE), uno degli obiettivi della politica regionale dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Obiettivi generali

La CTE è un obiettivo fondamentale della politica regionale dell’Unione ed è finanziata dal FESR. Il regolamento descrive lo scenario e i principi generali della CTE, specificando il ruolo del FESR per il raggiungimento degli obiettivi di cooperazione territoriale per il periodo 2014-2020.

L’obiettivo della CTE è di incoraggiare regioni e città di diversi Stati membri dell’Unione a lavorare insieme e imparare gli uni dagli altri attraverso programmi, progetti e reti condivisi.

Vi sono tre tipi di programmi CTE

  • Cooperazione transfrontaliera. Finanziamento di progetti congiunti attuati direttamente ai confini dell’Unione, per esempio tra territori confinanti e regioni marittime di confine, o una regione situata in almeno uno degli Stati membri e in un paese terzo lungo confini esterni dell’Unione. Le regioni di paesi terzi non devono essere interessate dai programmi previsti dagli strumenti finanziari esterni dell’Unione;
  • Programmi di cooperazione transnazionale Essi coinvolgono partner a livello nazionale, regionale e locale in ampie aree di cooperazione, come la regione del Mar Baltico;
  • Cooperazione interregionale. Tutti gli Stati membri possono partecipare a questo programma, che comprende progetti e reti per lo scambio di esperienze e buone prassi tra enti regionali e locali di diversi Paesi. Tali progetti mirano a garantire l’effettiva applicazione delle risorse per la coesione politica.

Gestione dei programmi

I programmi di CTE coinvolgono un gruppo di Stati membri dell’Unione e, in alcuni casi, di paesi terzi; la gestione è affidata a un organo congiuntamente designato dai paesi partecipanti.

Relazioni

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 stabilisce le norme dettagliate che le autorità di gestione devono rispettare per la stesura delle relazioni di attuazione annuali e finali.

Bilancio

Il bilancio del FESR per la CTE è di 8,9 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020, suddiviso come segue:

  • cooperazione transfrontaliera: 6,6 miliardi di euro;
  • cooperazione transnazionale: 1,8 miliardi di euro;
  • cooperazione interregionale; 500 milioni di euro.

Elenco dei programmi di cooperazione

La decisione di esecuzione 2014/366/UE istituisce l’elenco dei programmi di cooperazione e l’importo globale del sostegno del FESR per ciascun programma.

Interruzione dell’attuazione del programma a seguito dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina

Il regolamento (UE) 2022/2192 stabilisce norme specifiche per i programmi di cooperazione 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito dell’interruzione dell’attuazione dei programmi in conseguenza dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina e del coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione. Il regolamento (UE) 2022/2192 consente a questi programmi di funzionare efficacemente:

  • garantendo che gli Stati membri e le regioni possano utilizzare le risorse di coesione per sostenere misure volte ad affrontare le sfide migratorie derivanti dalle azioni della Russia;
  • consentendo eccezioni alle normali regole di cofinanziamento e offrendo la flessibilità necessaria per mobilitare le risorse di investimento esistenti per far fronte agli effetti diretti e indiretti derivanti dall’invasione dell’Ucraina;
  • consentendo il proseguimento dei progetti solo sul lato della frontiera degli Stati membri a cui gli altri beneficiari non sono in grado di partecipare; e
  • Fornire la certezza del diritto per altri aspetti che le autorità del programma si trovano ad affrontare.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 1o gennaio 2014.

CONTESTO

Il FESR è uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei che collaborano per sostenere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 2022, che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell’attuazione dei programmi (GU L 292 dell’11.11.2022, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d’azione comune, le relazioni di attuazione relative all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell’analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 38 del 13.2.2015, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione 2014/388/UE della Commissione, del 16 giugno 2014, che stabilisce l’elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020 (GU L 183, del 24.6.2014, pag. 75)

Decisione di esecuzione 2014/366/UE della Commissione, del 16 giugno 2014, che istituisce l’elenco dei programmi di cooperazione e indica l’importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2014-2020 (GU L 178 del 18.6.2014, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014 pag. 5).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.03.2023

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